Art. 7

Sistemi territoriali funzionali

 

1.  I   sistemi  territoriali   funzionali  contribuiscono   alla

interconnessione  dei   diversi   sistemi   territoriali   locali

attivando e  controllando i  flussi e  le interazioni tra essi. I

sistemi territoriali  funzionali sono  composti da  più unità o

nodi anche localizzati in sistemi territoriali locali diversi che

operano sia  come componenti  dei sistemi  locali, sia come parte

della rete  sovralocale;  in  tal  senso  svolgono  il  ruolo  di

interscambio tra  i diversi  livelli di  servizio delle  reti che

compongono i sistemi.

 

2. Questi  sistemi sono strumentali alla definizione di specifici

obiettivi di organizzazione, riordino e infrastrutturazione delle

funzioni, delle  relazioni e  della mobilità  di persone, merci,

servizi e  informazioni nel  territorio. Essi si configurano come

relazione di  un insieme di caposaldi esistenti o da attivare; il

PIT ne definisce le regole da osservare per affermare e garantire

il corretto  assetto della funzione in rapporto con gli obiettivi

generali del governo del territorio.

 

3.  I   sistemi   funzionali   integrano   quelli   territoriali,

arricchendone quindi  le indicazioni  ed assumono, per contro, le

regole dei  diversi sistemi  territoriali su  cui  insistono  per

qualificare e  rendere congruenti con essi le localizzazioni o le

infrastrutture che realizzano il sistema funzionale stesso.

 

4. Costituiscono  sistemi territoriali funzionali alla dimensione

unitaria regionale  le seguenti  reti dei capisaldi di funzioni e

servizi:

 

- delle strutture ospedaliere

- dell’istruzione universitaria

- della grande distribuzione commerciale

- dei centri espositivi

- delle aree turistiche

- dei parchi e delle aree protette

- delle  reti degli  impianti tecnologici  per i servizi e per la

  tutela e  gestione delle  risorse, e  per la  produzione ed  il

  trasporto dell’energia.

 

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