Art. 7
Sistemi
territoriali funzionali
1. I
sistemi territoriali funzionali
contribuiscono alla
interconnessione dei
diversi sistemi territoriali locali
attivando e controllando i flussi e
le interazioni tra essi. I
sistemi territoriali funzionali sono composti da
più unità o
nodi anche
localizzati in sistemi territoriali locali diversi che
operano sia come componenti dei sistemi
locali, sia come parte
della rete sovralocale;
in tal senso
svolgono il ruolo
di
interscambio
tra i diversi livelli di
servizio delle reti che
compongono i
sistemi.
2. Questi sistemi sono strumentali alla definizione di
specifici
obiettivi di
organizzazione, riordino e infrastrutturazione delle
funzioni,
delle relazioni e della mobilità di persone, merci,
servizi e informazioni nel territorio. Essi si configurano come
relazione
di un insieme di caposaldi esistenti o
da attivare; il
PIT ne definisce
le regole da osservare per affermare e garantire
il corretto assetto della funzione in rapporto con gli
obiettivi
generali del
governo del territorio.
3. I
sistemi funzionali integrano
quelli territoriali,
arricchendone
quindi le indicazioni ed assumono, per contro, le
regole dei diversi sistemi territoriali su cui insistono
per
qualificare
e rendere congruenti con essi le
localizzazioni o le
infrastrutture
che realizzano il sistema funzionale stesso.
4.
Costituiscono sistemi territoriali
funzionali alla dimensione
unitaria
regionale le seguenti reti dei capisaldi di funzioni e
servizi:
- delle
strutture ospedaliere
-
dell’istruzione universitaria
- della grande
distribuzione commerciale
- dei centri
espositivi
- delle aree
turistiche
- dei parchi e
delle aree protette
- delle reti degli
impianti tecnologici per i
servizi e per la
tutela e
gestione delle risorse, e per la
produzione ed il
trasporto dell’energia.