Art. 51
Prescrizioni
relative al territorio rurale
1.
Relativamente al territorio rurale della
Toscana dell’Arno il
Piano di indirizzo
territoriale assume nel
loro insieme le
prescrizioni
generali contenute nella sezione II del capo I, in
quanto nel
sistema territoriale si
riconoscono tutte le
situazioni
presenti nel territorio della regione in particolare
gli strumenti
per il governo
del territorio definiscono
e
specificano,
nell’ambito di applicazione della L.R.
64/1995, le
azioni
previste per la tipologia relativa alle "Aree di frangia
ad economia agricola debole" e alle "Aree di
influenza urbana ad
economia
agricola debole, compresa l’individuazione di
ambiti
territoriali
adeguati per la costituzione di aree boscate
e reti
ecologiche
previste dal Piano di Sviluppo Rurale regionale.
2. In particolare si prescrive di salvaguardare gli
spazi liberi
tra gli
insediamenti ed i
principali corsi d’acqua
fermo
restando,
gli obblighi previsti per
gli altri corsi
d’acqua
all’art. 65 ed
agli artt. 74, 75, 76, 77, 78 e 79.
3. Si prescrive
la predisposizione di specifiche discipline delle
aree di degrado sulle
quali intervenire mediante
previsioni di
riqualificazione
ambientale e di ripristino
dei paesaggi del
territorio rurale
in generale e di paesaggi
fluviali, in
particolare
individuando aree protette di cui alla l. n. 394/1991
e L.R. 49/1995, favorendo anche il
mantenimento delle attività
agricole.
4. Si prescrive la
definizione di specifiche
discipline per la
riqualificazione del
rapporto tra il
sistema naturale ed
artificiale
delle acque ed il territorio in relazione alle scelte
di assetto
delle aree interessate,
idonee a garantire
la
continuità
degli ecosistemi, l’accessibilità e la fruibilità
collettiva degli
ambiti fluviali.
5.
L’individuazione di
"modelli" insediativi e di
struttura del
paesaggio
rurale da preservare secondo gli
specifici obiettivi
definiti
all’art. 47 comma 1 lettera l).
6. Gli strumenti di governo del territorio
individuano la rete e
le opere
di bonifica idraulica
oggetto di progetti
di
riqualificazione
e sistemazione idraulica, approvati
assumendo
nel proprio
quadro conoscitivo il complesso delle opere previste,
le portate di progetto, i coefficienti idraulici
attribuiti alle
diverse parti
del bacino tributario, e prevedono normative idonee
a
garantire, con i criteri di
cui all’art.33, la
permanente
efficienza della
rete e delle opere idrauliche.