Art. 8
I Sistemi
territoriali funzionali e le politiche di settore
1. Le politiche di settore della regione che hanno
effetti sulle
risorse del
territorio trovano coerenza
attraverso la loro
organizzazione
per sistemi funzionali.
2. Gli atti regionali di
programmazione settoriale dovranno
dichiarare le
risorse essenziali del territorio di cui si prevede
l’utilizzazione, esplicitare
gli elementi per le verifiche
preventive
di compatibilità, di cui
all’art. 8 della
legge
regionale, gli
elementi per la
valutazione degli effetti
ambientali di
cui all’art. 32
della legge regionale,
l’identificazione di
specifici sistemi territoriali di
riferimento, l’individuazione delle
azioni da collocare
all’interno
del PIT
e le prescrizioni
attinenti ai sistemi
funzionali
individuati dal PIT nonché gli effetti e le eventuali
prescrizioni
di adeguamento degli strumenti
di pianificazione
territoriale, provinciale
e comunale, secondo
la scheda di
verifica
(Allegato 1).
3. La
Regione ai fini
del comma precedente
provvederà
all’individuazione
dei piani di settore di competenza regionale
vigenti,
aventi effetti territoriali per
adeguarli e coordinarne
i contenuti
rispetto alle risorse essenziali del territorio.