Art. 8

I Sistemi territoriali funzionali e le politiche di settore

 

1. Le  politiche di settore della regione che hanno effetti sulle

risorse  del  territorio  trovano  coerenza  attraverso  la  loro

organizzazione per sistemi funzionali.

 

2. Gli  atti  regionali  di  programmazione  settoriale  dovranno

dichiarare le risorse essenziali del territorio di cui si prevede

l’utilizzazione,  esplicitare   gli  elementi  per  le  verifiche

preventive di  compatibilità, di  cui  all’art.  8  della  legge

regionale,  gli   elementi  per   la  valutazione  degli  effetti

ambientali  di   cui   all’art.   32   della   legge   regionale,

l’identificazione   di    specifici   sistemi   territoriali   di

riferimento,   l’individuazione   delle   azioni   da   collocare

all’interno del  PIT  e  le  prescrizioni  attinenti  ai  sistemi

funzionali individuati dal PIT nonché gli effetti e le eventuali

prescrizioni di  adeguamento degli  strumenti  di  pianificazione

territoriale,  provinciale  e  comunale,  secondo  la  scheda  di

verifica (Allegato 1).

 

3.  La   Regione  ai   fini  del   comma  precedente  provvederà

all’individuazione dei  piani di  settore di competenza regionale

vigenti, aventi  effetti territoriali per adeguarli e coordinarne

i contenuti rispetto alle risorse essenziali del territorio.

 

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