Art. 78
Riduzione
dell’impermeabilizzazione superficiale
1. Per l’intero territorio regionale i
progetti relativi alla
realizzazione
delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della
viabilità,
dei rilevati dovranno essere
tesi ad evitare
la
ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando
le
seguenti
prescrizioni:
a) la realizzazione di
nuovi edifici deve
garantire il
mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il
25%
della superficie fondiaria
di pertinenza del
nuovo
edificio in
base agli indici di superficie coperta di zona.
Per superficie permeabile di
pertinenza di un edificio
si
intende
la superficie non
impegnata da costruzioni
che
comunque consenta l’assorbimento anche parziale delle acque
meteoriche;
b) i nuovi
spazi pubblici e
privati destinati a
piazzali,
parcheggi e
viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere
realizzati
con modalità costruttive
che consentano
l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.
Sono possibili eccezioni a
tale disposizione esclusivamente
per dimostrati motivi di
sicurezza o di tutela
storico -
ambientale;
c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura
o in corsi
d’acqua deve
essere evitato quando è possibile dirigere le
acque in aree adiacenti con superficie
permeabile senza che si
determinino danni dovuti a ristagno.