Art. 76

Salvaguardie per l’ambito A2

 

1. Si  applicano agli interventi nell’ulteriore ambito denominato

"A2", di  "tutela del  corso d’acqua e di possibile inondazione",

riferito ai  corsi d’acqua  (all’allegato n.  4 e n. 5) che hanno

tratti significativi,  ai fini  idraulici, larghezza  superiore a

ml. 10,  misurata fra  i piedi  esterni degli  argini oppure, ove

mancanti, fra i cigli di sponda.

 

2. Tale  ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne

all’ambito "A1" che hanno larghezza pari alla larghezza del corso

d’acqua definita come sopra, per un massimo di ml. 100.

 

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui al comma 4.

 

4.  Le  concessioni  edilizie,  le  autorizzazioni  edilizie,  le

denunce di  inizio attività,  le autorizzazioni  per l’esercizio

dell’attività estrattiva,  le approvazioni  di opere pubbliche,,

gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del

1987 possono  prevedere nell’ambito A2 i seguenti interventi che,

per le  loro  caratteristiche,  non  necessitano,  in  base  alle

presenti norme, di verifica idraulica:

 

a) tutti  gli interventi  previsti dallo  S.U. generale  comunale

   all’interno delle  zone omogenee  A, B, D non soggetta a piano

   urbanistico attuativo, F destinata a parco nonché le relative

   opere di urbanizzazione primaria di interesse di quartiere;

b) gli  interventi  in  zone  territoriali  omogenee  C  e  D  di

   espansione soggette  a piano  urbanistico attuativo e relative

   opere di  urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in

   base a  certificazione del  Sindaco risulti  che alla  data di

   entrata in  vigore del  PIT siano  già  state  rilasciate  le

   concessioni  per   almeno  il  50%  della  superficie  coperta

   complessiva prevista  dal piano  attuativo, intendendo in tale

   quota la  somma delle  superfici coperte  previste  dal  piano

   attuativo stesso  nei singoli  lotti per  i quali  sono  state

   rilasciate le  concessioni. Detta certificazione dovrà essere

   immediatamente  trasmessa,  per  conoscenza,  al  Dipartimento

   Urbanistica della  Regione Toscana.  La certificazione  di cui

   sopra non  è necessaria  nel caso  sia già  stata redatta in

   attuazione  delle   deliberazioni  della   GR  n.   11540  del

   13.12.1993 e n. 11832 del 20.12.1993 e DCR 230 del 1994;

c) gli    interventi  in  zona  territoriale  omogenea  "E"  o  a

   prevalente ed esclusiva funzione agricola per la realizzazione

   di   serre,    per   impianti    produttivi   che   comportano

   l’impermeabilizzazione del  suolo e  per  la  riqualificazione

   degli edifici  esistenti anche  con demolizioni  e costruzioni

   nei limiti delle quantità volumetriche esistenti;

d) le  opere pubbliche  necessarie per la manutenzione ordinaria,

   straordinaria   e    di   adeguamento    di    infrastrutture,

   attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti;

e) gli  interventi di escavazione per attività estrattive la cui

   profondità, rispetto alla quota del piede esterno dell’argine

   o, in  mancanza, del  ciglio di sponda, sia minore alla misura

   di 1/5 della distanza dallo stesso piede esterno dell’argine o

   dal ciglio di sponda;

f) gli  interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate

   in attuazione  delle direttive  di cui  agli articoli 5, 6 e 7

   della DCR 230 del 1994.

 

5. Sono  soggetti a verifiche e condizionamenti gli interventi di

cui al comma 6.

 

6.  Le  concessioni  edilizie,  le  autorizzazioni  edilizie,  le

denunce di  inizio attività,  le autorizzazioni  per l’esercizio

dell’attività estrattiva,  le approvazioni  di opere  pubbliche,

gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del

1987  possono   prevedere  nell’ambito  A2  interventi  di  nuova

costruzione  e   trasformazione  morfologica,   ove  questi   non

rientrino tra  quelli già  consentiti al  punto precedente, alle

seguenti condizioni:

 

a) le    nuove    opere    pubbliche    a  condizione  che  venga

   contestualmente  documentata  l’assenza  delle  condizioni  di

   rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero si

   approvino  gli  interventi  necessari  per  la  riduzione  del

   rischio idraulico,  relativamente alla  natura dell’intervento

   ed al contesto territoriale;

b) gli  interventi di edilizia economica e popolare e i piani per

   gli   insediamenti   produttivi   a   condizione   che   venga

   contestualmente  documentata  l’assenza  delle  condizioni  di

   rischio legate  a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero si

   approvino gli  interventi necessari alla riduzione del rischio

   idraulico  relativamente   alle  caratteristiche   del   lotto

   interessato e  si minimizzino  i rischi per i futuri utenti in

   caso di esondazione;

c) gli  interventi di  iniziativa privata  per i quali, prima del

   rilascio della  concessione o autorizzazione, venga presentata

   da parte  del richiedente  la dimostrazione dell’assenza delle

   condizioni di  rischio legate  a  fenomeni  di  esondazione  o

   ristagno ovvero  venga presentato il progetto degli interventi

   necessari alla  riduzione del  rischio idraulico relativamente

   alle caratteristiche  del lotto interessato e si minimizzino i

   rischi per i futuri utenti in caso di esondazione.

 

7. Sono esclusi dall’applicazione delle salvaguardie per l’ambito

A2 gli  ambiti nella  Provincia di  Arezzo dell’"Area Protetta n.

136 -  Fiume Arno"  definiti al  punto A  dell’art. 1 delle Norme

Tecniche di  Attuazione approvate con deliberazione del Consiglio

Regionale n. 226 del 7.3.1995.

 

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