Art. 76
Salvaguardie per
l’ambito A2
1. Si applicano agli interventi nell’ulteriore
ambito denominato
"A2",
di "tutela del corso d’acqua e di possibile
inondazione",
riferito ai corsi d’acqua
(all’allegato n. 4 e n. 5) che
hanno
tratti significativi, ai fini
idraulici, larghezza superiore a
ml. 10, misurata fra
i piedi esterni degli argini oppure, ove
mancanti, fra i
cigli di sponda.
2. Tale ambito corrisponde alle due fasce
immediatamente esterne
all’ambito
"A1" che hanno larghezza pari alla larghezza del corso
d’acqua definita
come sopra, per un massimo di ml. 100.
3. Sono comunque
consentiti gli interventi di cui al comma 4.
4. Le
concessioni edilizie, le
autorizzazioni edilizie, le
denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività
estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche,,
gli accordi di
programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del
1987
possono prevedere nell’ambito A2 i
seguenti interventi che,
per le loro
caratteristiche, non necessitano,
in base alle
presenti norme,
di verifica idraulica:
a) tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale
comunale
all’interno delle zone omogenee
A, B, D non soggetta a piano
urbanistico attuativo, F destinata a parco nonché
le relative
opere di urbanizzazione primaria di
interesse di quartiere;
b) gli interventi
in zone territoriali
omogenee C e
D di
espansione soggette a piano
urbanistico attuativo e relative
opere di
urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in
base a
certificazione del Sindaco
risulti che alla data di
entrata in
vigore del PIT siano già
state rilasciate le
concessioni
per almeno il 50% della
superficie coperta
complessiva prevista dal piano
attuativo, intendendo in tale
quota la
somma delle superfici
coperte previste dal
piano
attuativo stesso nei singoli
lotti per i quali sono
state
rilasciate le concessioni. Detta certificazione dovrà
essere
immediatamente trasmessa,
per conoscenza, al
Dipartimento
Urbanistica della Regione Toscana. La certificazione di cui
sopra non
è necessaria nel caso sia già
stata redatta in
attuazione
delle deliberazioni della
GR n. 11540
del
13.12.1993 e n. 11832 del 20.12.1993 e DCR
230 del 1994;
c) gli interventi
in zona territoriale
omogenea "E" o a
prevalente ed esclusiva funzione agricola
per la realizzazione
di
serre, per impianti
produttivi che comportano
l’impermeabilizzazione del suolo e
per la riqualificazione
degli edifici esistenti anche con demolizioni e costruzioni
nei limiti delle quantità volumetriche
esistenti;
d) le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria,
straordinaria e
di adeguamento di
infrastrutture,
attrezzature, impianti e opere idrauliche
esistenti;
e) gli interventi di escavazione per attività
estrattive la cui
profondità, rispetto alla quota del piede
esterno dell’argine
o, in
mancanza, del ciglio di sponda,
sia minore alla misura
di 1/5 della distanza dallo stesso piede
esterno dell’argine o
dal ciglio di sponda;
f) gli interventi derivanti da previsioni
urbanistiche approvate
in attuazione delle direttive di cui
agli articoli 5, 6 e 7
della DCR 230 del 1994.
5. Sono soggetti a verifiche e condizionamenti gli
interventi di
cui al comma 6.
6. Le
concessioni edilizie, le
autorizzazioni edilizie, le
denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività
estrattiva, le approvazioni di opere
pubbliche,
gli accordi di
programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del
1987 possono
prevedere nell’ambito A2
interventi di nuova
costruzione e
trasformazione morfologica, ove
questi non
rientrino
tra quelli già consentiti al
punto precedente, alle
seguenti
condizioni:
a) le nuove
opere pubbliche a
condizione che venga
contestualmente documentata
l’assenza delle condizioni
di
rischio legate a fenomeni di esondazione o
ristagno, ovvero si
approvino
gli interventi necessari
per la riduzione
del
rischio idraulico, relativamente alla natura dell’intervento
ed al contesto territoriale;
b) gli interventi di edilizia economica e popolare e
i piani per
gli
insediamenti produttivi a
condizione che venga
contestualmente documentata
l’assenza delle condizioni
di
rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero
si
approvino gli interventi necessari alla riduzione del
rischio
idraulico
relativamente alle caratteristiche del
lotto
interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in
caso di esondazione;
c) gli interventi di
iniziativa privata per i quali, prima
del
rilascio della concessione o autorizzazione, venga
presentata
da parte
del richiedente la dimostrazione
dell’assenza delle
condizioni di rischio legate a
fenomeni di esondazione
o
ristagno ovvero venga presentato il progetto degli interventi
necessari alla riduzione del
rischio idraulico relativamente
alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i
rischi per i futuri utenti in caso di
esondazione.
7. Sono esclusi
dall’applicazione delle salvaguardie per l’ambito
A2 gli ambiti nella
Provincia di Arezzo
dell’"Area Protetta n.
136 - Fiume Arno" definiti al
punto A dell’art. 1 delle Norme
Tecniche di Attuazione approvate con deliberazione del
Consiglio
Regionale n. 226
del 7.3.1995.