Art. 81
La salvaguardia
dei beni paesistici ed ambientali
1. Fino all’approvazione dei piani strutturali comunali di cui
all’art. 24 della legge regionale, ai fini della tutela
dei beni
paesistici ed
ambientali sono da osservare le salvaguardie di cui
ai
successivi commi riferite alle aree
classificate b) c) d) del
sistema
regionale delle aree protette ed alle categorie di beni
di
particolare interesse ambientale di cui
al 5 ed al 7 comma
dell’art. 82 del
DPR n. 616 del 1977.
2. Le varianti agli
strumenti urbanistici generali negli ambiti
di applicazione
di cui al comma 1 devono contenere la valutazione
degli
effetti ambientali di cui
all’articolo 32 della
legge
regionale.
3. Nelle aree
costituenti l’ambito di applicazione delle L.R. 64/95
sono consentite
esclusivamente le seguenti
modifiche alla
disciplina
vigente:
a) varianti
previste dalla L.R. 64/95;
b) varianti in
attuazioni di prescrizioni
localizzative
conseguenti a programmi e piani regionali e
provinciali;
c) iniziative di
cui all’art. 17 della DCR 296/88
4.
All’interno delle aree classificate b), c), d)
del sistema
regionale
delle aree protette,
fino all’individuazione delle
risorse
agro-ambientali di cui all’art. 31
non è ammessa la
riduzione
delle aree costituenti l’ambito di applicazione della
L.R. 64/95.
5. Per l’attuazione e le eventuali
modifiche delle specifiche
discipline delle
aree protette approvate
in attuazione dei
disposti di cui alla DCR 296/88 riportati all’art. 2
continua ad
applicarsi la
disciplina prevista dalla legge regionale.
6. La Regione, in
collaborazione con le province,
entro 6 mesi
dall’approvazione
del PIT elabora le cartografie di verifica e
localizzazione
delle aree individuate nel progetto Bioitaly quali
"siti
classificabili di importanza
comunitaria" (pSIC), "zone di
protezione
speciale" (ZPS), "siti di interesse regionale" (SIR) e
"siti
di interesse nazionale" (SIN), di cui alla DCR n. 342 del
10.11.98,
verificando nel dettaglio la perimetrazione dei siti,
escludendone
le aree oggetto delle trasformazioni in essi già
attuate e in atto,
che ne hanno modificato sostanzialmente le
caratteristiche
peculiari.
Dall’approvazione
delle cartografie di cui al comma precedente,
le
salvaguardie di cui al
primo comma cesseranno
di essere
applicate
alle aree b, c, d
del sistema regionale delle aree
protette e verranno applicate ai sopraelencati siti di
interesse
naturalistico.
I siti di interesse
naturalistico sopra elencati
costituiscono
risorse
essenziali ai sensi della legge
regionale e dovranno far
parte dei quadri conoscitivi degli strumenti per il governo del
territorio.