Art. 81

La salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali

 

1. Fino  all’approvazione dei  piani strutturali  comunali di cui

all’art. 24  della legge regionale, ai fini della tutela dei beni

paesistici ed ambientali sono da osservare le salvaguardie di cui

ai successivi  commi riferite alle aree classificate b) c) d) del

sistema regionale  delle aree  protette ed alle categorie di beni

di particolare  interesse ambientale  di cui  al 5  ed al 7 comma

dell’art. 82 del DPR n. 616 del 1977.

 

2. Le  varianti agli  strumenti urbanistici generali negli ambiti

di applicazione di cui al comma 1 devono contenere la valutazione

degli effetti  ambientali di  cui  all’articolo  32  della  legge

regionale.

 

3. Nelle aree costituenti l’ambito di applicazione delle L.R. 64/95

sono  consentite   esclusivamente  le   seguenti  modifiche  alla

disciplina vigente:

 

a) varianti previste dalla L.R. 64/95;

b) varianti   in    attuazioni    di  prescrizioni  localizzative

   conseguenti a programmi e piani regionali e provinciali;

c) iniziative di cui all’art. 17 della DCR 296/88

 

4. All’interno  delle aree  classificate b),  c), d)  del sistema

regionale delle  aree  protette,  fino  all’individuazione  delle

risorse agro-ambientali  di cui  all’art. 31  non è  ammessa  la

riduzione delle  aree costituenti  l’ambito di applicazione della

L.R. 64/95.

 

5. Per  l’attuazione e  le eventuali  modifiche delle  specifiche

discipline  delle  aree  protette  approvate  in  attuazione  dei

disposti di  cui alla DCR 296/88 riportati all’art. 2 continua ad

applicarsi la disciplina prevista dalla legge regionale.

 

6. La  Regione, in  collaborazione con  le province, entro 6 mesi

dall’approvazione del  PIT elabora  le cartografie  di verifica e

localizzazione delle aree individuate nel progetto Bioitaly quali

"siti classificabili  di importanza comunitaria" (pSIC), "zone di

protezione speciale" (ZPS), "siti di interesse regionale" (SIR) e

"siti di  interesse nazionale"  (SIN), di cui alla DCR n. 342 del

10.11.98, verificando  nel dettaglio  la perimetrazione dei siti,

escludendone le  aree oggetto  delle trasformazioni  in essi già

attuate e  in atto,  che ne  hanno modificato  sostanzialmente le

caratteristiche peculiari.

 

Dall’approvazione delle  cartografie di  cui al comma precedente,

le salvaguardie  di cui  al  primo  comma  cesseranno  di  essere

applicate alle  aree b,  c, d  del sistema  regionale delle  aree

protette e  verranno applicate ai sopraelencati siti di interesse

naturalistico.

 

I siti  di interesse  naturalistico sopra  elencati costituiscono

risorse essenziali  ai sensi della legge regionale e dovranno far

parte dei  quadri conoscitivi  degli strumenti per il governo del

territorio.

 

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