Art. 75
Salvaguardie per
l’ambito A1
1. Si
applicano agli interventi
in ambito denominato
"A1"
definito "di
assoluta protezione del
corso d’acqua", che
corrisponde
agli alvei, alle
golene, agli argini
dei corsi
d’acqua di cui al punto b del comma 2 dell’art. 65,
nonché alle
aree comprese
nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti
a tali corsi d’acqua, misurate
a partire dal
piede esterno
dell’argine o,
in mancanza, dal ciglio di sponda.
2. Le
concessioni edilizie, le
autorizzazioni edilizie, le
denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività
estrattiva, le approvazioni di opere
pubbliche,
gli strumenti
urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli
accordi di programma e
le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del
1987 non possono
prevedere nuove edificazioni,
manufatti di
qualsiasi
natura e trasformazioni morfologiche nell’ambito A1,
eccetto per i manufatti
e le trasformazioni morfologiche
di
carattere
idraulico.
3. Sono fatte salve
le opere idrauliche, di attraversamento del
corso d’acqua,
gli interventi trasversali
di captazione e
restituzione delle
acque, nonché gli
adeguamenti di
infrastrutture esistenti
senza avanzamento verso
il corso
d’acqua, a condizione che si attuino
le precauzioni necessarie
per la riduzione del rischio idraulico relativamente
alla natura
dell’intervento ed
al contesto territoriale
e si consenta
comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso
d’acqua
stesso.