Art. 75

Salvaguardie per l’ambito A1

 

1.  Si  applicano  agli  interventi  in  ambito  denominato  "A1"

definito  "di   assoluta  protezione   del  corso  d’acqua",  che

corrisponde agli  alvei,  alle  golene,  agli  argini  dei  corsi

d’acqua di  cui al punto b del comma 2 dell’art. 65, nonché alle

aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti

a tali  corsi d’acqua,  misurate  a  partire  dal  piede  esterno

dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

 

2.  Le  concessioni  edilizie,  le  autorizzazioni  edilizie,  le

denunce di  inizio attività,  le autorizzazioni  per l’esercizio

dell’attività estrattiva,  le approvazioni  di opere  pubbliche,

gli strumenti urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli

accordi di  programma e  le conferenze  ex art.  3 bis L. 441 del

1987 non  possono  prevedere  nuove  edificazioni,  manufatti  di

qualsiasi natura  e trasformazioni  morfologiche nell’ambito  A1,

eccetto per  i manufatti  e  le  trasformazioni  morfologiche  di

carattere idraulico.

 

3. Sono  fatte salve  le opere idrauliche, di attraversamento del

corso  d’acqua,   gli  interventi  trasversali  di  captazione  e

restituzione   delle    acque,   nonché   gli   adeguamenti   di

infrastrutture  esistenti   senza  avanzamento   verso  il  corso

d’acqua, a  condizione che  si attuino  le precauzioni necessarie

per la  riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura

dell’intervento  ed   al  contesto  territoriale  e  si  consenta

comunque il  miglioramento dell’accessibilità  al corso  d’acqua

stesso.

 

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