Art. 55

Prescrizioni relative alle città e agli insediamenti urbani

 

1.  Relativamente   ai  centri   antichi  ed   agli  insediamenti

prevalentemente  residenziali,   gli  strumenti  urbanistici  dei

Comuni della  costa nord,  al  fine  della  riqualificazione  del

sistema insediativo, devono distinguere e riordinare le attività

residenziali   e    turistiche   delle    attività   produttive,

riclassificando  la  viabilità  a  servizio  degli  insediamenti

secondo quanto  previsto dagli  indirizzi prescrittivi  del  PIT,

dotando i  tessuti residenziali  e turistico  -  residenziali  di

un’adeguata rete  di infrastrutture  per la  sosta. I  comuni che

sono obbligati  alla redazione  dei Piani  urbani del  traffico e

della mobilità  nonché quelli  interessati dai piani urbani dei

parcheggi dovranno  operare al  fine di  rendere sinergici  i due

provvedimenti e  predisporre il  piano della  distribuzione delle

funzioni; tali strumenti saranno adeguatamente dimensionati sulle

presenze estive.

 

2. Gli strumenti urbanistici dei Comuni, al fine di riqualificare

gli insediamenti  prevalentemente residenziali  dell’ambito della

"Costa nord"  ed in  particolare per l’ambito metropolitano Pisa-

Livorno-Lucca;  operano   secondo  quanto   previsto,  per   tali

insediamenti, nel  sistema territoriale  di programma "La Toscana

dell’Arno", all’articolo 49, comma 4.

 

3. Gli strumenti urbanistici dei Comuni dell’ambito metropolitano

Pisa-Livorno-Lucca operano  secondo quanto  già disciplinato per

l’ambito  metropolitano   interno  al   sistema  territoriale  di

programma "La Toscana dell’Arno", all’articolo 49, comma 4.

 

4. Gli  strumenti urbanistici  dei Comuni dell’Arcipelago al fine

della  riqualificazione   e  del   riordino  degli   insediamenti

prevalentemente residenziali  in relazione  alla  forte  presenza

turistica (Elba  - Giglio) operano prioritariamente attraverso il

recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

 

5. Gli  strumenti urbanistici  dei Comuni ed i piani territoriali

di coordinamento  delle Province dovranno incentivare il recupero

e  la   riqualificazione  delle   aree  produttive   dismesse   o

localizzate in  ambiti territoriali impropri ai fini del riordino

complessivo degli  insediamenti. prevedendo  per tali  aree anche

funzioni turistiche e turistico - ricettive.

 

6. Gli  strumenti urbanistici  dei Comuni della costa meridionale

al fine  della riqualificazione e del riordino degli insediamenti

favoriscono  la   previsione  di   insediamenti  residenziali   e

turistico residenziali  nelle aree  collinari interne rispetto al

sistema costiero,  nonché la previsione delle attrezzature e dei

servizi turistici,  specialmente quelli  di  livello  di  sistema

territoriale locale  o  di  sistema  territoriale  di  programma,

provvedendo ad attente valutazioni degli effetti ambientali della

strumentazione urbanistica  ai sensi  dell’art.  32  della  legge

regionale. In  tal senso  andranno  rafforzati  gli  insediamenti

rurali anche  attraverso attività  connesse  ed  integrative  di

quelle agricole  favorendo la  localizzazione di  attrezzature di

interesse turistico  anche quali  attività complementari  per le

aziende turistiche.

 

7. Le  politiche territoriali  di settore  dovranno ricercare nel

sistema territoriale  di programma  delle coste e dell’Arcipelago

sinergie tra  le attività  turistiche, l’ambiente,  le attività

produttive e  quelle agricole  tenendo conto delle diversità del

territorio costiero e dell’Arcipelago che si presenta strutturato

in maniera  sostanzialmente diversa  tra la  costa nord, la costa

centrale e meridionale.

 

8. I  piani territoriali  di coordinamento  delle Provincie  ed i

piani strutturali  dei  Comuni  dovranno  riconoscere  i  diversi

ambiti territoriali che sottendono a ciascun segmento costiero ed

attivare discipline  territoriali che prevedano funzioni, servizi

ed  attrezzature   attentamente  dimensionati  nel  rapporto  tra

popolazione insediate e flussi turistici stagionali.

 

9. La  pianificazione territoriale  delle Province  e dei  Comuni

dovrà prevedere  e promuovere la realizzazione di attrezzature e

servizi  alle  attività  turistiche  al  fine  di  innalzare  la

qualità  dell’offerta   turistica  complessiva   delle  coste  e

dell’Arcipelago incentivando la funzionalità e l’integrazione di

quelle attrezzature  come i  servizi portuali turistici, i centri

turistici integrati,  le attrezzature sportive di qualità. Sarà

necessario oltre  al potenziamento  della rete  di porti  e degli

approdi turistici,  l’integrazione  tra  le  diverse  funzioni  e

servizi  offerti  anche  attraverso  azioni  di  specializzazione

nonché attraverso  l’integrazione con la viabilità di accesso e

con le strutture turistiche esistenti e con gli itinerari storico

- culturali,  costieri, del territorio interno. In particolare si

dovrà prevedere  idonei livelli  di accessibilità ai tre ambiti

(Gorgona-Capraia;  Giglio-Giannutri;   Elba-Pianosa)  del   Parco

Nazionale dell’Arcipelago.

 

10.  Gli  atti  di  governo  del  territorio  dovranno  garantire

l’integrazione delle  attività turistiche con le altre attività

economiche compresa  l’agricoltura, dovranno altresì incentivare

la promozione di attività turistiche differenziando l’offerta di

attrezzature  e   servizi  per  i  diversi  ambiti  territoriali,

individuando itinerari storico culturali - ambientali

11.Gli strumenti  di pianificazione territoriale delle Province e

dei Comuni, dovranno prevedere centri espositivi di supporto alle

attività  produttive   ai  fini   della   valorizzazione   delle

peculiarità produttive  del  sistema  territoriale  e  dei  vari

ambiti che lo compongono. In particolare il PIT assume tra i poli

espositivi di interesse regionale il Centro Espositivo a servizio

delle  attività   lapidee  dell’area  del  marmo  ed  assume  la

disciplina del  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Carrara  che

prevede:

 

a)  il   potenziamento  dell’attuale   struttura  anche   con  la

   previsione di nuovi spazi espositivi;

b) il miglioramento dell’accessibilità e delle aree di sosta.

 

12.Gli strumenti  di pianificazione territoriale delle Province e

dei Comuni dovranno prevedere i centri della grande distribuzione

commerciale secondo i seguenti indirizzi:

 

a) garantire l’accessibilità dalle grandi direttrici nazionali e

   regionale pur  con localizzazioni  non  in  prossimità  degli

   accessi alle  stesse che  comportino l’utilizzazione di queste

   come corsie di accumulo per l’accesso ai poli stessi;

b) garantire    l’accessibilità  dalle  direttrici  primarie  di

   interesse regionale  pur con  localizzazioni e  previsioni  di

   aree di  sosta che non comportino l’utilizzazione delle stesse

   come corsie di accumulo o sedi di parcheggio;

c) garantire le localizzazioni capaci di incentivare le politiche

   del  recupero  e  del  riordino  dei  tessuti  prevalentemente

   residenziali di  recente formazione  (aree di  periferia e  di

   frangia) e  la costituzione,  il potenziamento e rafforzamento

   dei "luoghi  centrali" e  dei  centri  civici  in  particolare

   laddove è  necessario recuperare  le disfunzioni  generate da

   sistemi insediativi continui.

 

Gli strumenti  di pianificazione  territoriale dovranno  definire

l’esatto dimensionamento  di tali  strutture  in  funzione  delle

diversità degli ambiti che costituiscono la costa e l’arcipelago

e  del   rapporto  tra   popolazione  residente   e  le  presenze

turistiche.

 

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