Art. 55
Prescrizioni
relative alle città e agli insediamenti urbani
1. Relativamente ai
centri antichi ed
agli insediamenti
prevalentemente residenziali, gli
strumenti urbanistici dei
Comuni
della costa nord, al
fine della riqualificazione del
sistema
insediativo, devono distinguere e riordinare le attività
residenziali e
turistiche delle attività
produttive,
riclassificando la
viabilità a servizio
degli insediamenti
secondo
quanto previsto dagli indirizzi prescrittivi del
PIT,
dotando i tessuti residenziali e turistico
- residenziali di
un’adeguata
rete di infrastrutture per la
sosta. I comuni che
sono
obbligati alla redazione dei Piani
urbani del traffico e
della
mobilità nonché quelli interessati dai piani urbani dei
parcheggi
dovranno operare al fine di
rendere sinergici i due
provvedimenti
e predisporre il piano della
distribuzione delle
funzioni; tali
strumenti saranno adeguatamente dimensionati sulle
presenze estive.
2. Gli strumenti
urbanistici dei Comuni, al fine di riqualificare
gli
insediamenti prevalentemente
residenziali dell’ambito della
"Costa
nord" ed in particolare per l’ambito metropolitano Pisa-
Livorno-Lucca; operano
secondo quanto previsto,
per tali
insediamenti,
nel sistema territoriale di programma "La Toscana
dell’Arno",
all’articolo 49, comma 4.
3. Gli strumenti
urbanistici dei Comuni dell’ambito metropolitano
Pisa-Livorno-Lucca
operano secondo quanto già disciplinato per
l’ambito metropolitano interno
al sistema territoriale
di
programma
"La Toscana dell’Arno", all’articolo 49, comma 4.
4. Gli strumenti urbanistici dei Comuni dell’Arcipelago al fine
della riqualificazione e
del riordino degli
insediamenti
prevalentemente
residenziali in relazione alla
forte presenza
turistica
(Elba - Giglio) operano prioritariamente
attraverso il
recupero e la
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.
5. Gli strumenti urbanistici dei Comuni ed i piani territoriali
di
coordinamento delle Province dovranno
incentivare il recupero
e la
riqualificazione delle aree
produttive dismesse o
localizzate
in ambiti territoriali impropri ai fini
del riordino
complessivo
degli insediamenti. prevedendo per tali
aree anche
funzioni
turistiche e turistico - ricettive.
6. Gli strumenti urbanistici dei Comuni della costa meridionale
al fine della riqualificazione e del riordino degli
insediamenti
favoriscono la
previsione di insediamenti
residenziali e
turistico
residenziali nelle aree collinari interne rispetto al
sistema
costiero, nonché la previsione delle
attrezzature e dei
servizi
turistici, specialmente quelli di
livello di sistema
territoriale
locale o
di sistema territoriale
di programma,
provvedendo ad
attente valutazioni degli effetti ambientali della
strumentazione
urbanistica ai sensi dell’art.
32 della legge
regionale.
In tal senso andranno
rafforzati gli insediamenti
rurali
anche attraverso attività connesse
ed integrative di
quelle
agricole favorendo la localizzazione di attrezzature di
interesse
turistico anche quali attività complementari per le
aziende
turistiche.
7. Le politiche territoriali di settore
dovranno ricercare nel
sistema
territoriale di programma delle coste e dell’Arcipelago
sinergie
tra le attività turistiche, l’ambiente, le attività
produttive
e quelle agricole tenendo conto delle diversità del
territorio
costiero e dell’Arcipelago che si presenta strutturato
in maniera sostanzialmente diversa tra la
costa nord, la costa
centrale e
meridionale.
8. I piani territoriali di coordinamento delle Provincie ed i
piani
strutturali dei Comuni
dovranno riconoscere i
diversi
ambiti
territoriali che sottendono a ciascun segmento costiero ed
attivare
discipline territoriali che prevedano
funzioni, servizi
ed attrezzature
attentamente dimensionati nel
rapporto tra
popolazione
insediate e flussi turistici stagionali.
9. La pianificazione territoriale delle Province e dei
Comuni
dovrà
prevedere e promuovere la realizzazione
di attrezzature e
servizi alle
attività turistiche al
fine di innalzare
la
qualità dell’offerta
turistica complessiva delle
coste e
dell’Arcipelago
incentivando la funzionalità e l’integrazione di
quelle
attrezzature come i servizi portuali turistici, i centri
turistici
integrati, le attrezzature sportive di
qualità. Sarà
necessario
oltre al potenziamento della rete
di porti e degli
approdi
turistici, l’integrazione tra le
diverse
funzioni e
servizi offerti
anche attraverso azioni
di specializzazione
nonché
attraverso l’integrazione con la
viabilità di accesso e
con le strutture
turistiche esistenti e con gli itinerari storico
-
culturali, costieri, del territorio
interno. In particolare si
dovrà
prevedere idonei livelli di accessibilità ai tre ambiti
(Gorgona-Capraia; Giglio-Giannutri; Elba-Pianosa) del
Parco
Nazionale
dell’Arcipelago.
10. Gli
atti di governo
del territorio dovranno
garantire
l’integrazione
delle attività turistiche con le altre
attività
economiche
compresa l’agricoltura, dovranno altresì
incentivare
la promozione di
attività turistiche differenziando l’offerta di
attrezzature e
servizi per i
diversi ambiti territoriali,
individuando
itinerari storico culturali - ambientali
11.Gli
strumenti di pianificazione territoriale
delle Province e
dei Comuni,
dovranno prevedere centri espositivi di supporto alle
attività produttive
ai fini della
valorizzazione delle
peculiarità
produttive del sistema
territoriale e dei
vari
ambiti che lo
compongono. In particolare il PIT assume tra i poli
espositivi di
interesse regionale il Centro Espositivo a servizio
delle attività
lapidee dell’area del
marmo ed assume
la
disciplina
del Piano Strutturale
del Comune di
Carrara che
prevede:
a) il
potenziamento dell’attuale struttura
anche con la
previsione di nuovi spazi espositivi;
b) il
miglioramento dell’accessibilità e delle aree di sosta.
12.Gli strumenti di pianificazione territoriale delle Province
e
dei Comuni
dovranno prevedere i centri della grande distribuzione
commerciale
secondo i seguenti indirizzi:
a) garantire
l’accessibilità dalle grandi direttrici nazionali e
regionale pur con localizzazioni non
in prossimità degli
accessi alle
stesse che comportino
l’utilizzazione di queste
come corsie di accumulo per l’accesso ai
poli stessi;
b)
garantire l’accessibilità dalle
direttrici primarie di
interesse regionale pur con
localizzazioni e previsioni di
aree di
sosta che non comportino l’utilizzazione delle stesse
come corsie di accumulo o sedi di
parcheggio;
c) garantire le
localizzazioni capaci di incentivare le politiche
del
recupero e del
riordino dei tessuti
prevalentemente
residenziali di recente formazione (aree di
periferia e di
frangia) e
la costituzione, il potenziamento
e rafforzamento
dei "luoghi centrali" e dei
centri civici in
particolare
laddove è
necessario recuperare le
disfunzioni generate da
sistemi insediativi continui.
Gli
strumenti di pianificazione territoriale dovranno definire
l’esatto
dimensionamento di tali strutture
in funzione delle
diversità degli
ambiti che costituiscono la costa e l’arcipelago
e del
rapporto tra popolazione
residente e le
presenze
turistiche.