Art. 24
La
caratterizzazione economico - agraria del territorio
1. I piani territoriali di coordinamento delle province e gli
strumenti urbanistici
comunali, per quanto
di competenza,
provvedono
a classificare il
territorio dal punto
di vista
ambientale ed
economico agrario.
Tale
classificazione del territorio terrà
conto del sistema
produttivo esistente
e degli effetti
indotti sul sistema
paesaggistico
ambientale e dovrà essere articolata sulla base
delle
indicazioni di cui ai successivi
articoli 25, 26, 27, 28 e
29.
2. Le classificazioni dovranno
essere riferite ai
caratteri
prevalenti delle
attività agricole e
saranno corredate da
prescrizioni
per le azioni di tutela
e valorizzazione agro -
ambientale.
Sulla base delle anzidette prescrizioni, gli
atti
della pianificazione territoriale
integrano la disciplina
regionale
stabilita dalla legge per le aziende agricole superiori
ai valori
minimi delle superfici
fondiarie, in particolare
attraverso
l’applicazione dei principi contenuti nella L.R. n. 64
del 1995,
articolo 1, quarto comma.
3. Tramite l’incrocio tra le classi economico - agrarie
ed i sub
- ambiti o unità
di paesaggio e relativa
caratterizzazione in
riferimento alle
attività agricole, dovranno essere determinate:
a)
l’insieme delle funzioni specifiche
necessarie a garantire il
presidio ambientale e paesaggistico;
b) i settori
produttivi da promuovere
e valorizzare ad
integrazione dell’attività agricola
compatibili con la tutela
e la valorizzazione del territorio;
c) le azioni necessarie al mantenimento della presenza umana a
presidio dell’ambiente nelle aree caratterizzate da degrado o
abbandono.