Art. 24

La caratterizzazione economico - agraria del territorio

 

1. I  piani territoriali  di coordinamento  delle province  e gli

strumenti  urbanistici   comunali,  per   quanto  di  competenza,

provvedono a  classificare  il  territorio  dal  punto  di  vista

ambientale ed economico agrario.

 

Tale classificazione  del territorio  terrà  conto  del  sistema

produttivo  esistente   e  degli   effetti  indotti  sul  sistema

paesaggistico ambientale  e dovrà  essere articolata  sulla base

delle indicazioni  di cui ai successivi articoli 25, 26, 27, 28 e

29.

 

2. Le  classificazioni  dovranno  essere  riferite  ai  caratteri

prevalenti  delle  attività  agricole  e  saranno  corredate  da

prescrizioni per  le azioni  di tutela  e valorizzazione  agro  -

ambientale. Sulla  base delle  anzidette prescrizioni,  gli  atti

della  pianificazione   territoriale  integrano   la   disciplina

regionale stabilita dalla legge per le aziende agricole superiori

ai  valori  minimi  delle  superfici  fondiarie,  in  particolare

attraverso l’applicazione  dei principi  contenuti nella L.R. n. 64

del 1995, articolo 1, quarto comma.

 

3. Tramite  l’incrocio tra le classi economico - agrarie ed i sub

- ambiti  o unità  di paesaggio  e relativa caratterizzazione in

riferimento alle attività agricole, dovranno essere determinate:

 

a) l’insieme  delle funzioni specifiche necessarie a garantire il

   presidio ambientale e paesaggistico;

b) i    settori    produttivi  da  promuovere  e  valorizzare  ad

   integrazione dell’attività agricola compatibili con la tutela

   e la valorizzazione del territorio;

c) le  azioni necessarie  al mantenimento  della presenza umana a

   presidio dell’ambiente  nelle aree caratterizzate da degrado o

   abbandono.

 

INDICE