Art. 2
Definizione del
quadro conoscitivo
1. Costituiscono
il Quadro conoscitivo
iniziale del PIT i
seguenti
elaborati, che formano parte integrante e sostanziale
del PIT stesso:
a) i seguenti
atti del Quadro
Regionale di Coordinamento
Territoriale, approvati ai
sensi dell’art. 4
della legge
regionale 31 dicembre 1984, n. 74:
- DCR n. 296 del 1988 "Sistema
regionale delle aree protette -
attuazione
del disposto di cui all’art.
1 bis sulla
formazione
dei piani urbanistico
- territoriali con
specifica
considerazione dei valori
paesistici ed
ambientali;
- DCR
n. 226 del 1995 - attuazione
della disciplina di cui
alla DCR n. 296 del 1988 per quanto riguarda
l’Area protetta
"0 Arno";
- DCR
n. 67 del 1996. - attuazione
della disciplina di cui
alla DCR n. 296 del 1988 per quanto
riguarda l’area protetta
n. 60a del Monteferrato;
- DGR
n. 7780 del 1991 - attuazione della disciplina di cui
alla DCR n. 296 del 1988 per quanto
riguarda l’area protetta
n. 134a
delle Cascine di Tavola Villa Medicea di Poggio a
Caiano;
- DGR
n. 914 del 1997 "Disciplina degli assetti edilizi ed
urbanistici esistenti nelle aree protette
classificate b, c,
d della provincia di Siena"
- D.C.R
n. 47 del 1990
"Direttive sull’uso della
fascia
costiera"
- D.C.R n. 230 del 1994 "Provvedimenti
sul rischio idraulico"
- D.C.R
n. 254 del 1989 "Piano
regionale integrato dei
trasporti"
- D.C.R n. 497 del 1994 "Destinazione
aree ferroviarie"
-
D.C.R n. 212
del 1990 "Schema
strutturale dell’area
metropolitana Firenze - Prato -
Pistoia".
b) i seguenti principali
atti di pianificazione, di
programmazione o di indirizzo
settoriale in relazione alle
risorse territoriali assunti dalla
Regione in attuazione di
leggi
o del Programma
regionale di sviluppo
di seguito
denominato P.R.S:
c) gli altri studi
e gli elaborati prodotti per il
documento
preliminare del PIT
d) gli accordi e
le intese aventi effetti di rilievo regionale in
relazione alle risorse territoriali.
2.
Integrano comunque il Quadro conoscitivo
iniziale del PIT gli
elementi
derivanti dagli ulteriori atti di
cui alla lettera b)
del comma 1 che
la Regione assumerà, previa verifica di
cui
all’art. 8 della
legge regionale.