Art. 5
Sistemi
territoriali di programma
1. Sulla base del quadro conoscitivo, il PIT
identifica, ai fini
delle
strategie generali per il
perseguimento dello sviluppo
sostenibile, i
seguenti sistemi territoriali di programma:
a) il sistema territoriale
dell’Appennino, disciplinato al titolo
V, capo II, sezione I;
b) il sistema territoriale dell’Arno, disciplinato al titolo V,
capo II, sezione II
c) il sistema
territoriale della costa
e dell’arcipelago,
disciplinata al titolo V, capo II, sezione
III.
d) il sistema territoriale delle aree
interne e meridionali,
disciplinato al titolo V, capo II, sezione
IV;
2. Il PIT articola
gli obiettivi e le azioni strategiche del
governo del
territorio in relazione alle specificità dei sistemi
territoriali di
programma di cui al comma 1, con riferimento alle
seguenti
tipologie di risorse:
a) le città e
gli insediamenti urbani;
b) il territorio rurale che comprende
le risorse naturali, il
paesaggio e gli insediamenti rurali;
c) la rete delle
infrastrutture.
3. Rispetto ai sistemi territoriali di programma
individuati dal
Piano di
indirizzo territoriale, le
province ed i
comuni
articolano
il territorio di propria
competenza in sistemi
e
subsistemi territoriali
e definiscono specifiche
discipline
coerenti
con gli obiettivi generali;
la Regione verifica
ed
assicura la
coerenza tra le politiche territoriali delle province
e dei comuni con
i contenuti della disciplina
del Piano di
indirizzo
territoriale in riferimento alle tipologie prevalenti
di risorse di
cui al comma 2.