Art. 5

Sistemi territoriali di programma

 

1. Sulla  base del quadro conoscitivo, il PIT identifica, ai fini

delle strategie  generali per  il  perseguimento  dello  sviluppo

sostenibile, i seguenti sistemi territoriali di programma:

 

a) il sistema territoriale dell’Appennino, disciplinato al titolo

   V, capo II, sezione I;

b) il  sistema territoriale  dell’Arno, disciplinato al titolo V,

   capo II, sezione II

c) il    sistema  territoriale  della  costa  e  dell’arcipelago,

   disciplinata al titolo V, capo II, sezione III.

d) il  sistema territoriale  delle aree  interne  e  meridionali,

   disciplinato al titolo V, capo II, sezione IV;

 

2. Il  PIT articola  gli obiettivi  e le  azioni strategiche  del

governo del territorio in relazione alle specificità dei sistemi

territoriali di programma di cui al comma 1, con riferimento alle

seguenti tipologie di risorse:

 

a) le città e gli insediamenti urbani;

b) il  territorio rurale  che comprende  le risorse  naturali, il

   paesaggio e gli insediamenti rurali;

c) la rete delle infrastrutture.

 

3. Rispetto  ai sistemi territoriali di programma individuati dal

Piano  di   indirizzo  territoriale,  le  province  ed  i  comuni

articolano il  territorio di  propria  competenza  in  sistemi  e

subsistemi  territoriali   e  definiscono  specifiche  discipline

coerenti con  gli obiettivi  generali;  la  Regione  verifica  ed

assicura la coerenza tra le politiche territoriali delle province

e dei  comuni con  i contenuti  della  disciplina  del  Piano  di

indirizzo territoriale  in riferimento  alle tipologie prevalenti

di risorse di cui al comma 2.

 

INDICE