Art. 3

Aggiornamento del quadro conoscitivo

 

1. Le  strutture tecniche  della Regione  provvedono al  continuo

aggiornamento degli  elementi che  costituiscono o  che  dovranno

integrare il quadro conoscitivo del PIT, attraverso:

 

a) l’analisi  e  la  valutazione  degli  atti  di  pianificazione

   comunale che contengono elementi di rilievo regionale;

b) l’analisi   e    la  valutazione  dei  Piani  territoriali  di

   coordinamento provinciali e delle loro varianti;

c) il coordinamento dei piani di settore regionali;

d) le  informazioni derivanti  dal monitoraggio  delle conoscenze

   necessarie al governo del territorio di cui all’art.72 e degli

   effetti degli  atti della  pianificazione territoriale nonché

   dall’implementazione del  sistema informativo  territoriale di

   cui all’art.  4 della  legge regionale,  di seguito denominato

   S.I.T.

 

2.  La  Giunta  Regionale  provvede  a  comunicare  al  Consiglio

Regionale  gli   aggiornamenti  o   le   verifiche   del   quadro

conoscitivo, oltre  che in  occasione delle verifiche del PIT, di

cui al  comma 10  dell’art. 7  della legge  regionale,  anche  in

occasione:

 

a) dell’approvazione del P.R.S.;

b) dell’approvazione  di atti di programmazione di indirizzo o di

   pianificazione settoriale della Regione;

c) dell’approvazione  di normative regionali aventi effetti sulle

   risorse del territorio.

 

3. L’approvazione  da parte  del Consiglio  Regionale su proposta

della Giunta  del mero  aggiornamento del quadro conoscitivo, che

non comporta  adeguamento  degli  obiettivi  o  delle  azioni  di

governo del  territorio  definiti  dal  PIT,  integra  il  quadro

conoscitivo del PIT, ma non costituisce variante ad esso ai sensi

e per gli effetti dell’art. 7, comma 8, della legge regionale.

 

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