Art. 3
Aggiornamento
del quadro conoscitivo
1. Le strutture tecniche della Regione
provvedono al continuo
aggiornamento
degli elementi che costituiscono o che
dovranno
integrare il
quadro conoscitivo del PIT, attraverso:
a)
l’analisi e la valutazione degli
atti di pianificazione
comunale che contengono elementi di rilievo
regionale;
b)
l’analisi e la
valutazione dei Piani
territoriali di
coordinamento provinciali e delle loro
varianti;
c) il
coordinamento dei piani di settore regionali;
d) le informazioni derivanti dal monitoraggio delle conoscenze
necessarie al governo del territorio di cui
all’art.72 e degli
effetti degli atti della
pianificazione territoriale nonché
dall’implementazione del sistema informativo territoriale di
cui all’art.
4 della legge regionale, di seguito denominato
S.I.T.
2. La
Giunta Regionale provvede
a comunicare al
Consiglio
Regionale gli
aggiornamenti o le
verifiche del quadro
conoscitivo,
oltre che in occasione delle verifiche del PIT, di
cui al comma 10
dell’art. 7 della legge regionale,
anche in
occasione:
a)
dell’approvazione del P.R.S.;
b)
dell’approvazione di atti di
programmazione di indirizzo o di
pianificazione settoriale della Regione;
c)
dell’approvazione di normative regionali
aventi effetti sulle
risorse del territorio.
3.
L’approvazione da parte del Consiglio
Regionale su proposta
della
Giunta del mero aggiornamento del quadro conoscitivo, che
non comporta adeguamento
degli obiettivi o
delle azioni di
governo del territorio
definiti dal PIT,
integra il quadro
conoscitivo del
PIT, ma non costituisce variante ad esso ai sensi
e per gli
effetti dell’art. 7, comma 8, della legge regionale.