Art. 69

DCR n. 47 del 1990 Disciplina dell’uso della fascia costiera

 

1.  Gli  strumenti  del  governo  del  territorio  provvedono  ad

integrare la disciplina della fascia costiera contenuta nella DCR

n.  47  del  1990,  che  viene  assunta  e  confermata  dal  PIT,

attraverso:

 

a) l’individuazione  puntuale delle  pinete, considerate elemento

   di riconoscibilità  del paesaggio  e  fattore  produttivo  da

   valorizzare;

b) la   definizione  delle  attività  compatibili  con  le  aree

   pinetate;

c) la eventuale definizione di ambiti inedificabili di rispetto e

   salvaguardia delle pinete esistenti;

d) individuazione  delle aree  da rimboschire  sia attraverso  la

   ricostituzione   dell’equilibrio   naturale   sia   attraverso

   l’impianto   di    nuove   pinete    nei    terreni    idonei,

   l’individuazione   delle    dune   costiere   da   proteggere,

   ricostruire o riportare all’equilibrio naturale;

e) la specifica considerazione degli insediamenti urbani costieri

   con la disciplina urbanistico edilizia ai sensi della L.R. n. 59

   del 1980  a partire  dalle informazioni contenute nell’atlante

   diacronico facente parte del quadro conoscitivo del PIT

f) la    determinazione    delle  indicazioni  per  una  adeguata

   utilizzazione delle  strutture turistico  ricettive  su  tutto

   l’arco dell’anno, alleggerendo i picchi di congestione durante

   il periodo balneare attraverso:

 

   - l’individuazione   di  circuiti  alternativi,  eventualmente

     tematici o specializzati, dalla costa verso le aree interne;

   - l’individuazione  di modalità  di azioni  di  frazionamento

     della domanda  turistica e  di  promozione  delle  attività

     culturali e  direzionali che  si appoggiano  sulle strutture

     turistiche esistenti nei periodi di bassa stagione;

   -  l’individuazione   da  parte   dei  piani  territoriali  di

     coordinamento,  le   aree  ad  alta  offerta  turistica  ove

     contenere  ulteriori  incrementi  della  stessa,  integrando

     l’offerta con quella derivante dalle aree interne rurali;

   - l’individuazione    di  soluzioni  infrastrutturali  per  la

     mobilità  che   consentono  l’integrazione  tra  i  sistemi

     insediativi costieri  e quelli  interni  per  alleggerire  i

     livelli di  congestionamento della fascia posta tra la costa

     e il  corridoio tirrenico  e per  incrementare la  reciproca

     interdipendenza;

 

g)  l’assunzione     di   determinazioni   strategiche   per   la

   riconversione  o   il  consolidamento   dei  grandi   impianti

   industriali  presenti   nei  comuni   costieri  (cfr.  sistemi

   insediativi).

 

h) la definizione nei piani territoriali di coordinamento:

 

   - della  esatta determinazione  dei perimetri  di applicazione

     della disciplina

   - dei parametri specifici per la balneazione

   - dei  casi in  cui è  necessaria la  promozione di  appositi

     accordi di pianificazione per determinare le quantità della

     crescita insediativa.

 

i) La definizione di appositi programmi strategici regionali per

   - lo sviluppo dell’acquacoltura;

   - la tutela e la valorizzazione delle risorse dell’arcipelago

   - l’utilizzazione   delle    aree  demaniali  e  dei  beni  di

     proprietà  regionale,   con  particolare  riferimento  alle

     colonie marine  in funzione dello sviluppo sostenibile della

     fascia costiera.

 

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