Art. 6
Sistemi
territoriali locali
1. Al fine di
consentire:
- la piena valorizzazione delle risorse locali quale base dello
sviluppo regionale;
- una adeguata dotazione di servizi estesa
all’intero territorio
regionale;
- la verifica
della corrispondenza
fra gli atti
della
programmazione regionale e provinciale
e gli atti di governo
del territorio;
- il monitoraggio degli effetti
delle strategie di
sviluppo
contenute negli atti di programmazione
regionale e provinciale;
- una più approfondita verifica degli effetti
indotti dai piani
di
settore regionali e
provinciali sia in
termini di
equilibrata
distribuzione territoriale dei
servizi sia di
valorizzazione e di tutela delle risorse
locali;
- la verifica di
coerenza fra i programmi di sviluppo locale di
cui all’art. 12 della L.R 49/99 e gli atti
della pianificazione
territoriale;
il PIT assume
quale riferimento di lettura i sistemi territoriali
locali.
2. A
tal fine, le
Province nel Piano
Territoriale di
Coordinamento
procedono alla:
a)
identificazione dello stato
delle risorse naturali,
come
precondizione generale dello sviluppo;
b)
identificazione delle risorse
antropiche riferite alle
specifiche e originali potenzialità di
sviluppo delle singole
aree della
regione, individuando le azioni
necessarie per
garantirne
la permanente disponibilità e
la corretta
utilizzazione;
c)
identificazione delle città e degli
ambiti urbani complessi,
in cui
garantire il massimo di integrazione e scambio delle
reti funzionali e
dell’accessibilità alle diverse
parti,
individuandone i fattori limitanti;
d)
identificazione delle risorse
del territorio rurale,
cui
riconoscere pienamente uno
specifico ruolo nello
sviluppo
toscano;
e)
localizzazione dei servizi avanzati e delle specializzazioni
di alta qualità in modo da assicurare gli
apporti di ciascuna
area
al sistema regionale
dei servizi, individuando
le
necessarie
sinergie affinchè l’insieme
delle risorse
regionali siano partecipi allo sviluppo.
3. I PTC delle
province, al fine di consentire
il monitoraggio
degli
effetti dei programmi di sviluppo locale, organizzano nel
quadro
conoscitivo specifiche sezioni contenenti
gli elementi
necessari
alle valutazioni alla scala dei
sistemi territoriali
locali.
4. In sede di
prima applicazione il PIT individua
i sistemi
territoriali
locali come coincidenti con i sistemi
economici
locali di cui
alla DCR n 219 del 26.7.1999, (Allegato 7).
5. Per il miglior
conseguimento delle finalità di cui al comma
1, le
Province, in accordo
tra loro per
gli ambiti
interprovinciali,
possono proporre in sede
di approvazione o
variante al Piano Territoriale di
coordinamento, una diversa
aggregazione dei
territori comunali costituenti
i sistemi
territoriali locali,
individuandone, ove necessario,
una
articolazione in
sottosistemi.