Art. 6

Sistemi territoriali locali

 

1. Al fine di consentire:

- la  piena valorizzazione  delle risorse locali quale base dello

  sviluppo regionale;

- una  adeguata dotazione di servizi estesa all’intero territorio

  regionale;

- la   verifica    della    corrispondenza  fra  gli  atti  della

  programmazione regionale  e provinciale  e gli  atti di governo

  del territorio;

- il  monitoraggio degli  effetti  delle  strategie  di  sviluppo

  contenute negli atti di programmazione regionale e provinciale;

- una  più approfondita verifica degli effetti indotti dai piani

  di  settore   regionali  e   provinciali  sia   in  termini  di

  equilibrata  distribuzione  territoriale  dei  servizi  sia  di

  valorizzazione e di tutela delle risorse locali;

- la  verifica di  coerenza fra i programmi di sviluppo locale di

  cui all’art. 12 della L.R 49/99 e gli atti della pianificazione

  territoriale;

 

il PIT assume quale riferimento di lettura i sistemi territoriali

locali.

 

2.  A   tal  fine,   le  Province   nel  Piano   Territoriale  di

Coordinamento procedono alla:

 

a) identificazione  dello  stato  delle  risorse  naturali,  come

   precondizione generale dello sviluppo;

b) identificazione   delle    risorse  antropiche  riferite  alle

   specifiche e originali potenzialità di sviluppo delle singole

   aree della  regione, individuando  le  azioni  necessarie  per

   garantirne  la   permanente  disponibilità   e  la   corretta

   utilizzazione;

c) identificazione  delle città e degli ambiti urbani complessi,

   in cui  garantire il  massimo di  integrazione e scambio delle

   reti funzionali  e  dell’accessibilità  alle  diverse  parti,

   individuandone i fattori limitanti;

d) identificazione  delle  risorse  del  territorio  rurale,  cui

   riconoscere pienamente  uno  specifico  ruolo  nello  sviluppo

   toscano;

e) localizzazione  dei servizi  avanzati e delle specializzazioni

   di alta qualità in modo da assicurare gli apporti di ciascuna

   area  al   sistema  regionale  dei  servizi,  individuando  le

   necessarie  sinergie   affinchè   l’insieme   delle   risorse

   regionali siano partecipi allo sviluppo.

 

3. I  PTC delle  province, al  fine di consentire il monitoraggio

degli effetti  dei programmi  di sviluppo locale, organizzano nel

quadro conoscitivo  specifiche sezioni  contenenti  gli  elementi

necessari alle  valutazioni alla  scala dei  sistemi territoriali

locali.

 

4. In  sede di  prima applicazione  il PIT  individua  i  sistemi

territoriali locali  come coincidenti  con  i  sistemi  economici

locali di cui alla DCR n 219 del 26.7.1999, (Allegato 7).

 

5. Per  il miglior  conseguimento delle finalità di cui al comma

1,  le   Province,  in   accordo  tra   loro   per   gli   ambiti

interprovinciali, possono  proporre in  sede  di  approvazione  o

variante al  Piano Territoriale  di  coordinamento,  una  diversa

aggregazione  dei   territori  comunali   costituenti  i  sistemi

territoriali  locali,   individuandone,   ove   necessario,   una

articolazione in sottosistemi.

 

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