Art. 42

Prescrizioni relative alla città e gli insediamenti urbani

 

1.  Al   fine  di  recuperare,  riqualificare  e  sviluppare  gli

insediamenti urbani  in un  territorio che  vede la  presenza  di

piccoli centri, di insediamenti sparsi ma concentrati nelle poche

aree pianeggianti,  sarà necessario  consolidare  il  ruolo  dei

nuclei e  delle  frazioni  concentrando  le  eventuali  quote  di

accrescimento  degli   abitati  intorno  ai  presidi  insediativi

esistenti,  limitando  di  conseguenza  gli  accrescimenti  negli

insediamenti di fondovalle.

 

2. Spetterà agli S.U. dei comuni:

 

a) la  ridefinizione degli  standard ed  il loro dimensionamento,

   ponendo prescrizioni  per i parcheggi ed il verde strettamente

   dimensionato  alle   effettive  necessità,  nonché  fornendo

   prescrizioni  per   il  riordino   dei  servizi  scolastici  e

   sanitari;

b) la  valorizzazione dei  centri  antichi  attraverso  una  loro

   riutilizzazione anche ai fini turistici;

c) il   riequilibrio  territoriale  attraverso  la  previsione  e

   localizzazione di  attrezzature e servizi turistici nelle aree

   interne montane  limitrofe agli  ambiti ed  ai poli di maggior

   attrazione turistica:  il mare,  le aree  sciistiche, il parco

   delle foreste casentinesi.

 

3. Al  fine di riqualificare gli insediamenti ed il paesaggio gli

S.U. dei  Comuni dovranno  favorire la  realizzazione di impianti

urbanistici ed  edilizi,  per  le  nuove  costruzioni  o  per  le

ristrutturazioni  urbanistiche   degli  insediamenti   esistenti,

idonei a  conservare le  tipologie e  le morfologie  tradizionali

attraverso adeguati  parametri per il dimensionamento dei lotti e

degli alloggi, limitando le altezze in funzione anche di maggiori

estensioni  degli  abitati,  utilizzando  tipologie  e  materiali

costruttivi tradizionali.  Lo sviluppo  dei centri  e dei  nuclei

deve comunque salvaguardare le relazioni con il territorio rurale

e l’utilizzabilità  degli insediamenti  e degli  assetti  rurali

evitando  di   produrre  "tagli"   o  separazioni   nette   nella

continuità territoriale.

 

4. Gli  strumenti per  il governo del territorio dovranno inoltre

prevedere discipline per:

 

a) riordinare  e recuperare  funzionalmente i  nuclei  produttivi

   esistenti,  privilegiando   la  localizzazione   di  attività

   produttive che  utilizzano le risorse tipiche dei luoghi della

   montagna;

b) consentire    alla  piccola  impresa  la  commistione  con  le

   attività commerciali  e con la residenza utilizzando comunque

   tipologie e morfologie insediative tradizionali;

c) prevedere  interventi  nei  comparti  produttivi  tendenti  ad

   esternalizzare i costi ed i servizi aziendali.

 

5. Nei  territori dichiarati  sismici dovranno  essere previste e

realizzate adeguate zone attrezzate per la protezione civile.

 

INDICE