Art. 42
Prescrizioni
relative alla città e gli insediamenti urbani
1. Al
fine di recuperare,
riqualificare e sviluppare
gli
insediamenti
urbani in un territorio che vede la
presenza di
piccoli centri,
di insediamenti sparsi ma concentrati nelle poche
aree
pianeggianti, sarà necessario consolidare
il ruolo dei
nuclei e delle
frazioni concentrando le
eventuali quote di
accrescimento degli
abitati intorno ai
presidi insediativi
esistenti, limitando
di conseguenza gli
accrescimenti negli
insediamenti di
fondovalle.
2. Spetterà agli
S.U. dei comuni:
a) la ridefinizione degli standard ed
il loro dimensionamento,
ponendo prescrizioni per i parcheggi ed il verde strettamente
dimensionato
alle effettive necessità,
nonché fornendo
prescrizioni
per il riordino
dei servizi scolastici
e
sanitari;
b) la valorizzazione dei centri
antichi attraverso una
loro
riutilizzazione anche ai fini turistici;
c) il riequilibrio
territoriale attraverso la
previsione e
localizzazione di attrezzature e servizi turistici nelle aree
interne montane limitrofe agli ambiti ed
ai poli di maggior
attrazione turistica: il mare,
le aree sciistiche, il parco
delle
foreste casentinesi.
3. Al fine di riqualificare gli insediamenti ed il
paesaggio gli
S.U. dei Comuni dovranno favorire la
realizzazione di impianti
urbanistici
ed edilizi, per
le nuove costruzioni
o per le
ristrutturazioni urbanistiche
degli insediamenti esistenti,
idonei a conservare le
tipologie e le morfologie tradizionali
attraverso
adeguati parametri per il
dimensionamento dei lotti e
degli alloggi,
limitando le altezze in funzione anche di maggiori
estensioni degli
abitati, utilizzando tipologie
e materiali
costruttivi
tradizionali. Lo sviluppo dei centri
e dei nuclei
deve comunque
salvaguardare le relazioni con il territorio rurale
e
l’utilizzabilità degli insediamenti e degli
assetti rurali
evitando di
produrre "tagli" o
separazioni nette nella
continuità
territoriale.
4. Gli strumenti per
il governo del territorio dovranno inoltre
prevedere
discipline per:
a)
riordinare e recuperare funzionalmente i nuclei
produttivi
esistenti,
privilegiando la localizzazione di
attività
produttive che utilizzano le risorse tipiche dei luoghi
della
montagna;
b)
consentire alla piccola
impresa la commistione
con le
attività commerciali e con la residenza utilizzando comunque
tipologie e morfologie insediative
tradizionali;
c)
prevedere interventi nei
comparti produttivi tendenti
ad
esternalizzare i costi ed i servizi
aziendali.
5. Nei territori dichiarati sismici dovranno essere previste e
realizzate
adeguate zone attrezzate per la protezione civile.