Art. 31
Le risorse agro
- ambientali
1. Su tutto l’ambito di applicazione della L.R. n.
64 del 1995, il
PIT
prescrive che gli strumenti per
il governo del territorio
dovranno assicurare,
la salvaguardia delle
risorse agro -
ambientali che costituiscono caratterizzazione strutturale
dell’ambiente
e del paesaggio toscano ed
elementi fondamentali
per il sistema produttivo, secondo le
specificazioni di cui ai
successivi
commi.
2. L’analisi
relativa alla risorsa
suolo e la
conseguente
normativa
di tutela, anche ai fini
dell’individuazione di aree
aventi
connotazione di ecosistemi di particolare o di esclusiva
rilevanza
ambientale, va effettuata evidenziando e
disciplinando
le seguenti due
tipologie:
a) suoli di
prima qualità. Sono suoli la cui conservazione è da
ritenersi
strategica, in quanto
presentano un’elevata
potenzialità d’uso
per particolari caratteristiche
morfologiche, pedologiche di posizione
geografica, la presenza
di colture di pregio;
b) terreni con
particolari sistemazioni agrarie.
Sono quei
terreni in cui è particolarmente
significativa, ai fini della
conservazione del suolo, la
presenza di sistemazioni agrarie
quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti.
3. La
risorsa idrica ai
fini agro-ambientali deve
essere
considerata
per gli aspetti che riguardano sia l’esistenza di
opere e infrastrutture connesse con la produzione agricola, sia
la possibilità
di una loro
potenziale realizzazione. In
particolare
gli strumenti per il governo del
territorio dovranno
individuare e
tutelare:
a) schemi
irrigui che corrispondono
ai terreni serviti
da
impianti di
distribuzione di acque
irrigue consortili già
realizzati o di imminente realizzazione;
b) siti d’invaso
potenziali, dove sia
stata valutata la
fattibilità tecnica di un
invaso. Tali localizzazioni, in
quanto costituenti una risorsa
geografica limitata, dovranno
essere tutelate per garantire la possibilità
di realizzazione
futura anche
a prescindere da valutazioni
di fattibilità
economica attuali;
c) terreni soggetti a
bonifica idraulica, nei quali
occorrerà
assicurare
il necessario raccordo
tra le previsioni
urbanistiche e le necessità
di efficienza del sistema
di
bonifica idraulica;
d)
programmi di raccolta
e riutilizzo delle
acque reflue
depurate.
4. La dotazione complessiva delle
superfici boscate, la cui
consistenza e
localizzazione deve risultare
dal quadro
conoscitivo allegato
agli strumenti per
il governo del
territorio,
deve essere tutelata e valorizzata
secondo i criteri
che seguono:
a)
l’individuazione dei boschi sarà corredata dalle peculiari
caratteristiche naturalistiche o
produttive. Per quanto
riguarda la
vegetazione non colturale, è utilizzata di norma
l’analisi delle altre formazioni forestali, quali arbusteti,
cespuglieti, gariga, le aree
a vegetazione palustre
e la
dotazione di
siepi, frangivento e altre formazioni vegetali
lineari non
colturali; nelle aree
boscate è consentita la
realizzazione della viabilità di servizio ai
fini produttivi;
b) la tutela
delle superfici boscate
anche ai fini
della
prevenzione dei danni da incendio effettuando una valutazione
delle previsioni di nuovi insediamenti in prossimità di tali
superfici. Di norma, deve essere esclusa la realizzazione,
in
vicinanza dei boschi, di insediamenti abitativi e
produttivi,
di discariche e di
ogni altra struttura che
possa recare
rischio d’incendio. In ogni
caso, ove tali insediamenti
e
strutture ricadano a meno
di 100 metri dai boschi, dovranno
essere previste specifiche norme finalizzate alla riduzione
del rischio
d’incendi boschivi oltre che a
garanzia della
pubblica incolumità. Tali norme, articolate sulla base delle
diverse caratteristiche dei
boschi, dovranno prevedere
in
particolare:
l’approntamento di presidi
antincendio; la
creazione
di fasce d’isolamento
prive di vegetazione
infiammabile; la ripulitura del sottobosco ed altre forme di
manutenzione
quali i diradamenti
del soprassuolo, la
spalcatura di conifere ed altri eventuali interventi. Sono
da
considerarsi
prescrittivi gli impianti
e le relative
localizzazioni previsti
nel Piano operativo
pluriennale
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.253/97
ai sensi della L.R. n. 73 /96;
c) le operazioni
comportanti interventi sulla
vegetazione
esistente e
sul sottobosco saranno possibili solo nel caso in
cui
la vegetazione erbacea
e arbustiva non
presenti
particolare rilevanza dal punto
di vista naturalistico. In
questo caso
sarà quindi da valutare la fattibilità degli
interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia, ai sensi
dell’art, 32 della legge regionale.
5. La fauna selvatica, sia migratoria che
stanziale, è una
risorsa da
tutelare anche tramite
appropriate scelte della
pianificazione
per il governo del
territorio. In particolare
occorrerà
individuare e disciplinare gli habitat significativi
per la tutela della
risorsa (sosta, nidificazione, ecc.)
ed
evitare usi
del territorio impropri.
Particolare attenzione
richiederanno
le aree individuate dai piani faunistici
approvati
ai sensi
della legislazione di
settore come le
"oasi di
protezione". In
queste aree non sono comunque
ammesse
trasformazioni territoriali
di tipo urbano
per insediamenti
residenziali,
industriali o simili.
6. Nel
contesto del paesaggio,
la qualità del
patrimonio
edilizio
rurale e dei manufatti rurali in genere rappresentano
una specifica
risorsa del territorio. La quantità del patrimonio
disponibile costituisce,
inoltre, un ulteriore
elemento di
potenzialità di
sviluppo economico. Talvolta, in particolare nei
territori marginali,
questo patrimonio è
largamente
sottoutilizzato
o in stato di abbandono. In questo contesto, il
quadro
conoscitivo degli strumenti per il
governo del territorio
analizza
quantità, qualità e
disponibilità del patrimonio
edilizio
presente in case sparse e nuclei rurali. Gli strumenti
urbanistici comunali
disciplinano la trasformabilità del
paesaggio
rurale e del patrimonio edilizio
esistente assicurando
il mantenimento
e la manutenzione delle
caratteristiche
architettoniche
degli edifici di pregio come
pure degli altri
manufatti
presenti nel territorio
rurale costituenti memoria
storica. Il
quadro conoscitivo degli
strumenti urbanistici
comunali riporta
il censimento delle costruzioni di pregio le cui
trasformazioni saranno
disciplinate tramite il
regolamento
urbanistico
comunale.