Art. 33

La difesa del suolo

 

1. Gli  strumenti per  il governo  del territorio  ai fini  della

difesa  del   suolo  individuano  specifiche  discipline  tese  a

garantire la realizzazione degli interventi previsti dai piani di

settore ed individuano il complesso delle opere per la difesa del

suolo ed  i reticoli  idraulici come  sistemazioni da  conservare

funzionalmente.

 

2. A tal fine gli strumenti di cui sopra dovranno definire norme,

criteri  e   parametri  per   assicurare  che  le  trasformazioni

territoriali  siano   coerenti  e   garantiscano  la   permanente

efficienza nel  tempo dei  sistemi idraulici  e  delle  opere  di

difesa del suolo.

 

3. Gli  strumenti urbanistici  comunali stabiliranno,  nelle aree

per le  quali è  prevista la  modificazione dell’uso  del suolo,

specifici  criteri  di  valutazione  e  di  intervento  idonei  a

conservare, e migliorare, l’efficienza del sistema idraulico.

 

4. La  Provincia, sulla  base del  proprio quadro  conoscitivo in

materia di  difesa del  suolo, stabilisce  le ulteriori  indagini

geologiche,  idrologiche  e  idrauliche  che  i  Comuni  dovranno

effettuare per  la  formazione  e  la  verifica  degli  strumenti

urbanistici e  loro varianti. Ove si renda necessario dettagliare

ulteriormente  le  classi  di  pericolosità  e  di  fattibilità

individuate  dalla   DCR  94/85,   la  Provincia  elabora  propri

indirizzi in  tal senso. La Provincia garantisce, il recepimento,

nella  formazione   del  Piano   Strutturale  e  del  Regolamento

Urbanistico, delle  misure di  salvaguardia del PIT relative alle

indagini geologico-tecniche.

 

5. Le  Province includono  nel quadro  conoscitivo  le  aree  con

particolare configurazione  geologica, fornendo  prescrizioni  ed

indirizzi al fine della conservazione dei relativi assetti.

 

6. La  Regione, entro  12 mesi  dall’entrata in  vigore del  PIT,

predispone  in   accordo   con   le   province   territorialmente

interessate indirizzi ed azioni per la difesa delle coste e degli

abitati costieri  e per  il  monitoraggio  dell’evoluzione  della

linea di costa.

 

7. Le  Province  includono  nel  quadro  conoscitivo  del  P.T.C.

elementi  riferiti   allo  stato   delle  linee   di  costa,  con

particolare  riferimento   alla  loro   evoluzione   morfologica,

fornendo  prescrizioni   e  indirizzi  in  relazione  all’assetto

attuale e a quello prevedibile delle aree costiere.

 

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