Art. 4
Impostazione
sistematica del governo del territorio
1.
L’insieme degli atti di pianificazione per il
governo del
territorio
di cui al Titolo II
della legge regionale
assume
l’individuazione
dei sistemi territoriali
ai diversi livelli
spaziali
quale riferimento primario per l’organizzazione delle
strategie.
2. L’insieme
degli atti di pianificazione dovrà procedere:
a)
identificando i sistemi
territoriali ed analizzando
le
relazioni tra essi;
b)
valutando le prestazioni
dei sistemi e
verificandone
l’adeguatezza rispetto agli obiettivi;
c)
individuando le azioni
specifiche in relazione
alle
peculiarità del sistema, al
fine di perseguirne lo sviluppo
sostenibile;
d)
definendo il rapporto con gli
atti di programmazione e di
pianificazione settoriale
attraverso l’individuazione dei
raccordi necessari con i
principali connotati dei
sistemi
territoriali.
3. Il PIT procede
secondo la impostazione dei
commi 1 e 2
identificando:
a) i sistemi
territoriali di programma;
b) i sistemi
territoriali locali;
c) i sistemi
territoriali funzionali delle relazioni.