Art. 4

Impostazione sistematica del governo del territorio

 

1. L’insieme  degli atti  di pianificazione  per il  governo  del

territorio di  cui al  Titolo II  della  legge  regionale  assume

l’individuazione dei  sistemi  territoriali  ai  diversi  livelli

spaziali quale  riferimento primario  per l’organizzazione  delle

strategie.

 

2. L’insieme degli atti di pianificazione dovrà procedere:

 

a) identificando    i  sistemi  territoriali  ed  analizzando  le

   relazioni tra essi;

b) valutando    le    prestazioni  dei  sistemi  e  verificandone

   l’adeguatezza rispetto agli obiettivi;

c) individuando   le    azioni    specifiche  in  relazione  alle

   peculiarità del  sistema, al  fine di perseguirne lo sviluppo

   sostenibile;

d) definendo  il rapporto  con gli  atti di  programmazione e  di

   pianificazione  settoriale   attraverso  l’individuazione  dei

   raccordi necessari  con i  principali  connotati  dei  sistemi

   territoriali.

 

3. Il  PIT procede  secondo la  impostazione  dei  commi  1  e  2

identificando:

 

a) i sistemi territoriali di programma;

b) i sistemi territoriali locali;

c) i sistemi territoriali funzionali delle relazioni.

 

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