Art. 41
Gli obiettivi
relativi al sistema territoriale di programma della
Toscana
dell’Appennino
1. Sulla base del
quadro conoscitivo di cui al
Titolo I, oltre
agli
obiettivi generali di cui al
Titolo III, il PIT assume i
seguenti obiettivi
strategici relativi all’intero
sistema
territoriale di
programma di cui alla presente sezione:
a) il
miglioramento dell’accessibilità complessiva della Regione
e la
permeabilità dell’Appennino per
le percorrenze extra
regionali, attraverso una rete integrata delle infrastrutture
per il
trasporto e la
mobilità; l’accessibilità dovrà
comunque essere potenziata per i sistemi e sottosistemi o per
ambiti territoriali significativi rispetto alla
rete delle
infrastrutture identificate di interesse regionale; spetterà
ai piani
territoriali di coordinamento
delle province ed ai
piani
strutturali dei Comuni
interessati localizzare
previsioni
di potenziamento della
rete infrastrutturale
esistente di
supporto ai sistemi
territoriali locali o la
localizzazione di
nuovi tracciati laddove
la viabilità
esistente
non risultasse migliorabile, opportunamente
raccordata con la rete di interesse
regionale;
b)
l’eliminazione del fenomeno del
"drenaggio" delle persone
verso le
zone vallive; gli strumenti
per il governo
del
territorio delle province e
dei comuni dovranno contribuire
attraverso il potenziamento dei servizi e delle
attrezzature,
l’informatizzazione e l’accessibilità dei servizi essenziali
alla persona, il potenziamento delle
attività produttive,
manifatturiere ed agricole
dovranno inoltre provvedere
al
potenziamento ed
alla qualificazione delle
attività
turistiche dei servizi e
delle attrezzature incentivando
il
turismo rurale e l’agriturismo nonché il turismo ecologico e
naturalistico, il turismo giovanile e scolastico, il turismo
escursionistico estivo ed invernale;
c) il processo
di consolidamento e di difesa del territorio sotto
l’aspetto idrogeologico attraverso opere di
consolidamento, di
eliminazione del rischio idraulico e
di prevenzione degli
effetti franosi, nonché
la salvaguardia ambientale
degli
ecosistemi anche individuando parametri per
la valutazione
degli effetti ambientali connessi agli strumenti attuativi
di
trasformazione del territorio, di cui all’art. 32 della legge
regionale;
d) il perseguimento, attraverso gli strumenti di pianificazione
dei comuni coordinati, mediante specifici
criteri definiti dai
PTC, a
livello di ambito o sistema territoriale locale, di
politiche
territoriali diversificate ma
sinergiche che
inducano
anche microeconomie all’interno di
un progetto
complessivo di sviluppo e di promozione
dell’economia montana.