Art. 43
Prescrizioni
relative al territorio rurale
1. Gli
strumenti del governo
del territorio provvedono
ad
attivare
discipline al fine:
a) dello sviluppo sinergico delle attività agricole integrate
con le
attività turisriche, potenziando
il turismo rurale e
l’agriturismo e incentivando, attraverso
adeguate attrezzature
e servizi,
il turismo ecologico e naturalistico, il turismo
escursionistico estivo ed invernale;
b)
dell’individuazione ed attivazione di percorsi turistico
-
escursionistici legati
alle aziende agricole
ed alla
coltivazione
dei fondi, al
fine del recupero
e della
valorizzazione della maglia viaria dei
percorsi rurali.
2. Rispetto alla classificazione del territorio di cui al
capo I
del presente
titolo in funzione della caratterizzazione economico
- agraria del territorio stesso, gli
strumenti urbanistici dei
Comuni
definiscono e specificano, nell’ambito
di applicazione
della L.R. n. 64
del 1995, le azioni previste per
la tipologia
relativa alle
"Aree marginali ad economia debole" attraverso:
a)
l’individuazione e la classificazione delle risorse boscate
che dovranno
essere soggette a piani di gestione ai fini di
garantire
la stabilità dei versanti
e la sicurezza
idrogeologica degli insediamenti;
b)
l’individuazione e la classificazione
del patrimonio edilizio
rurale ai
fini del recupero e della riutilizzazione anche per
le
attività connesse all’agricoltura od integrative del
reddito delle aziende.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale
delle Province e
dei Comuni disciplineranno il
territorio e gli
insediamenti
rurali
attivando misure di
salvaguardia delle unità
minime
aziendali e delle
superfici agrarie utilizzate (S.A.U.).
4. Gli
strumenti di governo
del territorio definiscono
e
disciplinano
inoltre:
a) le azioni
rivolte all’individuazione e
realizzazione dei
parchi e delle aree naturali protette di cui
alla L.R. 49 del 95
e
delle attività di
servizio connesse anche
ai fini
dell’incentivazione delle attività turistiche ecologiche
e
naturalistiche:
b) le aree limitrofe ai parchi
ed alle aree naturali protette
coordinando gli obiettivi ai fini di
garantire sinergia tra le
azioni settoriali di sviluppo dei parchi e
delle aree naturali
protette
stesse e le
tendenze alla trasformazione dei
territori limitrofi; spetta agli
strumenti di governo
del
territorio interessati dalle aree di
limitrofe del parco delle
foreste casentinesi predisporre una disciplina
territoriale
per dette aree secondo gli indirizzi sopra
riportati.
5. Spetta alla Provincia e ai Comuni interessati sviluppare una
rete di percorsi escursionistici attrezzati in
sintonia con i
principali
percorsi già individuati e realizzati,
recuperando
sentieri, strade
forestali quale rete di collegamenti tra le aree
verdi e
le risorse naturali
come il Parco
delle Foreste
Casentinesi,
le foreste dell’Acquerino, il
parco delle Alpi
Apuane.
6. Rispetto al
comprensorio sciistico dell’Appennino Pistoiese il
PIT assume quale riferimento territoriale il Piano delle
Aree
Sciistiche
predisposto dalla Provincia di Pistoia in attuazione
della Legge Regionale 93
del 1993 e delle relative direttive,
comprese le previsioni di
riassetto, consolidamento e
sviluppo
del
comparto pistoiese, in sinergia con il
versante emiliano. Il
PIT prevede
quindi il potenziamento dell’accessibilità
attraverso
i mezzi pubblici alle aree sciistiche, rafforzando e
migliorando
la rete
infrastrutturale di accesso,
nonché le
infrastrutture di
interscambio. I piani
territoriali di
coordinamento
delle Province interessate definiranno il sistema
infrastrutturale
per l’accessibilità alla montagna.
7. La Regione rispetto al parco delle Alpi Apuane approfondisce
il rapporto con il comprensorio di escavazione che sarà
oggetto
del
prossimo Piano Regionale delle Attività Estrattive per le
pietre
ornamentali. Il parco dovrà comunque
rafforzare il ruolo
di promozione
della funzione ambientale della Garfagnana, nonché
degli altri ambiti territoriali interessati attraverso il già
ricordato
potenziamento degli itinerari
e delle attrezzature
escursionistiche,
il miglioramento ed
il potenziamento delle
attività
ricettive, promuovendo anche attrezzature a servizio
del turismo rurale e
dell’agriturismo, nonché la promozione di
servizi per la
commercializzazione dei prodotti
agricoli ed
artigianali. Andranno
comunque completati gli
interventi di
risistemazione
territoriale ed ambientale
delle aree colpite
dagli eventi
alluvionali.
8. Gli strumenti di
governo del territorio in relazione anche
all’avvio
della realizzazione del parco ludico di
Fantalandia ed
al fine della promozione turistica della Lunigiana,
prevedono
specifiche
attività ed attrezzature di servizio, la promozione
di itinerari
storico - artistici integrativi, in collegamento con
il parco delle Apuane,
realizzati al fine del recupero e
della
riqualificazione e
valorizzazione degli insediamenti
locali,
prioritariamente utilizzando i
nuclei abbandonati o
sottoutilizzati
.
9. La
Regione provvede al
definitivo completamento e
potenziamento
della linea pontremolese, riutilizzando i tracciati
esistenti che
verranno dismessi anche ai fini della realizzazione
di itinerari
turistici ambientalmente qualificati.