Art. 23
Gli insediamenti
rurali e la disciplina delle zone a prevalente o
esclusiva
funzione agricola
1. Le
zone a prevalente
o esclusiva funzione
agricola
costituiscono,
in tutto il territorio
regionale, l’ambito di
applicazione della Legge
regionale n.64 del
1995 La
pianificazione
di livello provinciale e comunale conseguente al
Piano di
indirizzo Territoriale regionale
deve cogliere le
specifiche
realtà ed esigenze locali e garantire una dettagliata
disciplina idonea
a valorizzare e
sostenere le realtà
e
potenzialità
produttive ed ambientali del territorio rurale.
2. Le zone a
prevalente o esclusiva
funzione agricola sono
individuate
dal Piano di indirizzo territoriale in conformità
con il regolamento
d’attuazione della legge regionale 64/95.
3. Le province ed i comuni, per quanto di
competenza, provvedono
all’individuazione delle
zone agricole attraverso il
riconoscimento:
a) delle caratteristiche del territorio in cui siano
evidenziate
le diverse limitazioni di ordine fisico ad
un remunerativo uso
agricolo;
b) dei suoli
a maggiore produttività
e significatività
economica e produttiva anche allo stato
potenziale da tutelare
rispetto a trasformazioni radicali;
c) delle
strutture ed infrastrutture agricole
di rilevante
interesse
capaci di connotare
la realtà produttiva
del
territorio
con riferimento particolare
ai sistemi di
irrigazione, della viabilità
rurale, dell’elettrificazione
rurale ed
alla presenza di centri
di commercializzazione,
promozione, trasformazione dei prodotti
agricoli;
d) della caratterizzazione della
struttura produttiva in
riferimento:
alle dimensioni aziendali
prevalenti e/o
significative, alla tipologia degli addetti, al reddito lordo
standard
per unità di
lavoro agricolo, alla
densità
territoriale dei residenti, alla loro
distanza dai centri
urbani;
e) delle colture
effettivamente praticate tramite
lettura
dell’uso reale del suolo.
4. Il PIT,
in conformità con il regolamento
d’attuazione,
stabilisce che
l’ambito generale delle
zone agricole venga
articolato
in sottozone in relazione alla funzione agricola, di
carattere esclusivo
o prevalente, ed
in rapporto alla
caratterizzazione sociale,
ambientale e paesaggistica
degli
ambiti
territoriali interessati.
5. Ai fini
dell’individuazione delle zone
con prevalente o
esclusiva
funzione agricola i piani territoriali di coordinamento
si conformano
alle seguenti prescrizioni:
a) l’ambito complessivo di applicazione della legge n.
64 del
1995 è
normalmente costituito dall’intero territorio rurale.
Sono comunque escluse:
- le zone urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni
degli
strumenti urbanistici attuativi
e dei piani
strutturali approvati;
- le
zone destinate ad
infrastrutture o ad attrezzature di
interesse
generale al servizio
delle zone urbanizzate,
individuate dagli atti richiamati nel
quadro conoscitivo del
PIT di
cui all’art. 2, ovvero dalle
prescrizioni di cui al
presente titolo;
- le
aree protette soggette alla disciplina speciale delle L.
n. 394 del 1991 ed alla L.R. n. 49 del
1995;
- le
zone a prevalente
interesse ambientale destinate
a
gestione
speciale definita dagli
strumenti urbanistici
comunali, ove sono comunque
da disciplinare le attività
esistenti favorendo quelle rurali;
b) le zone ad
esclusiva funzione agricola
, che il PIT assume
come
risorsa essenziale del
territorio limitata e non
riproducibile, sono di norma corrispondenti
a:
- le
aree di elevato pregio a fini
di produzione agricola,
anche
potenziale, per le
peculiari caratteristiche
pedologiche, climatiche, di acclività e
giacitura del suolo
e/o per
la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o
sistemazioni territoriali;
- le aree
la cui esclusività della
funzione agricola è
determinata dalla
legislazione vigente con
particolare
riferimento ai beni di
uso civico, alle tipologie dei beni
di uso
civico su terre private e dei demani civici, anche
derivanti da
liquidazione e scorporo di
diritti di uso
civico gravanti su terre private.
6. I Piani territoriali di coordinamento provinciali contengono
indirizzi
in merito all’assetto normativo e programmatico delle
zone con
prevalente o esclusiva funzione agricola per assicurare:
a) il coordinamento sovracomunale per territori che non trovano
soluzione
di continuità nè
sensibili variazioni di
connotazioni ambientali e produttive in
coincidenza dei limiti
amministrativi;
b) una
omogeneità di trattazione sia riguardo agli indirizzi per
la individuazione delle zone con prevalente funzione agricola
a carico
dei Comuni, che rispetto ai contenuti
di tutela e
valorizzazione ambientale dei programmi
aziendali a carico dei
privati;
c) il raccordo tra la pianificazione territoriale
per il governo
del
territorio e la
pianificazione, programmazione,
progettazione del settore agro-silvo-pastorale nelle materie
delegate attinenti in particolare ai settori dell’agricoltura
e
foreste, della caccia
e pesca, della
bonifica e
dell’irrigazione.
7. La
disciplina dei Piani
territoriali di coordinamento
provinciali
e dei Piani strutturali
comunali dovrà, inoltre
assicurare:
a) le opportune
differenziazioni normative in
rapporto alle
specifiche caratteristiche e potenzialità produttive agro -
silvo - pastorali del territorio;
b) il sostegno
del sistema produttivo aziendale per le funzioni e
tipologie
produttive significative in
riferimento alle
attività agricole ed a quelle connesse;
c) la valorizzazione del ruolo
di presidio ambientale
delle
aziende agricole con particolare riferimento
alle zone di
maggior
pregio ambientale e
di più basso
livello di
produttività;
d) la strutturazione ed infrastrutturazione del territorio
in
dipendenza delle caratteristiche produttive ed ambientali da
valorizzare.
8. Gli aspetti ambientali specialmente connessi con le funzioni
di presidio effettivamente o potenzialmente assolte dal
mondo
agricolo
sono sviluppati, nella
pianificazione provinciale e
comunale,
in riferimento al
quadro conoscitivo regionale
in
termini di perimetrazione e caratterizzazione con
particolare
riferimento a:
a) il
sistema delle aree
protette già individuate
dalla
pianificazione paesistica ed ambientale di
cui alla DCR n. 296
del 1988 e successive modificazioni;
b) i sistemi di
paesaggio;
c) i sistemi
di aree di
particolare interesse ambientale
derivanti dall’applicazione di direttive
comunitarie.
d) le risorse ambientali specificamente tutelate da altri atti
regionali.
9.
Ulteriori approfondimenti di livello
provinciale e locale
dovranno
specificare:
a) le
sistemazioni del suolo derivanti dalla bonifica integrale e
montana;
b) i beni di cui alla L.431 del 1985 con
particolare riferimento
ai boschi,
gli usi civici; la fascia costiera; gli assetti
fluviali e lacuali; le montagne oltre i 1200
m. s.l.m.;
c) le aree vincolate con atto
amministrativo ai sensi
della
L.1497 del
1939 e le aree di cui al vincolo archeologico l.
1089/1939;
d) le aree soggette
a fenomeni di forte erosione, franosità,
dissesto o
potenzialmente
problematiche per pendenza,
sistemazioni
del suolo e le sistemazioni
agrarie aventi
rilevanza
paesaggistica e per la difesa
del suolo con
particolare riferimento alle zone terrazzate
o ciglionate;
e) lo stato di
degrado paesaggistico ed
ambientale così come
definito all’art.32;
f)
l’articolazione dei sistemi e dei sottosistemi di paesaggio,
già individuati nel quadro conoscitivo del PIT, in unità di
paesaggio aventi caratteristiche agro -
ambientali omogenee.