Art. 10
Le finalità
generali
1. Il PIT individua
gli obiettivi strategici delle politiche di
pianificazione territoriale, in
conformità con la
legge
regionale, al
fine di:
a) assumere il territorio
come risorsa di un governo improntato
alle
finalità dello sviluppo
sostenibile, posta come
riferimento di tutte le
politiche: comunitaria, nazionale,
regionale, provinciale, comunale;
b)
governare il territorio nella sua unità
di sistema integrato
e complesso, rendendo coerenti le politiche
settoriali ai vari
livelli spaziali;
c) valutare unitariamente e
preventivamente gli effetti
ambientali e
territoriali indotti delle
politiche, mediante
l’adozione di specifiche metodologie di
valutazione;
d) perseguire la
qualificazione ambientale e
funzionale del
territorio della Toscana mediante la tutela, il recupero, il
minor consumo e la valorizzazione delle
risorse essenziali del
territorio, promuovendo in particolare:
- l’integrazione e la
riqualificazione
socio-economica a
scala
territoriale degli insediamenti produttivi
e
residenziali;
- il
recupero e la
valorizzazione del paesaggio,
dell’ambiente e
del territorio rurale
quale componente
produttiva e nel contempo quale presidio
ambientale;
- la
prevenzione ed il
superamento delle situazioni
di
rischio ambientale;
- il miglioramento della mobilità delle
persone e delle merci
attraverso
l’integrazione delle diverse
modalità di
trasporto su tutto il territorio
regionale.
- la
razionalizzazione delle reti
e degli impianti
tecnologici.
2. Il PIT, per
ciascuna delle tipologie di
risorse individuate
all’art. 5 comma
2, individua gli obbiettivi generali e operativi
che la Regione e gli Enti Locali dovranno assumere
negli atti di
programmazione e
pianificazione territoriale, secondo
quanto
specificato nel
Titolo III.