Art. 10

Le finalità generali

 

1. Il  PIT individua  gli obiettivi strategici delle politiche di

pianificazione  territoriale,   in  conformità   con  la   legge

regionale, al fine di:

 

a) assumere  il territorio  come risorsa di un governo improntato

   alle  finalità   dello  sviluppo   sostenibile,  posta   come

   riferimento di  tutte le  politiche:  comunitaria,  nazionale,

   regionale, provinciale, comunale;

b) governare  il territorio nella sua unità di sistema integrato

   e complesso, rendendo coerenti le politiche settoriali ai vari

   livelli spaziali;

c) valutare   unitariamente    e    preventivamente  gli  effetti

   ambientali e  territoriali indotti  delle politiche,  mediante

   l’adozione di specifiche metodologie di valutazione;

d) perseguire  la  qualificazione  ambientale  e  funzionale  del

   territorio della  Toscana mediante  la tutela, il recupero, il

   minor consumo e la valorizzazione delle risorse essenziali del

   territorio, promuovendo in particolare:

 

   - l’integrazione   e  la  riqualificazione  socio-economica  a

     scala   territoriale   degli   insediamenti   produttivi   e

     residenziali;

   - il    recupero    e    la    valorizzazione  del  paesaggio,

     dell’ambiente  e  del  territorio  rurale  quale  componente

     produttiva e nel contempo quale presidio ambientale;

   - la   prevenzione  ed  il  superamento  delle  situazioni  di

     rischio ambientale;

   - il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci

     attraverso  l’integrazione   delle  diverse   modalità   di

     trasporto su tutto il territorio regionale.

   - la    razionalizzazione    delle    reti  e  degli  impianti

     tecnologici.

 

2. Il  PIT, per  ciascuna delle  tipologie di risorse individuate

all’art. 5 comma 2, individua gli obbiettivi generali e operativi

che la  Regione e gli Enti Locali dovranno assumere negli atti di

programmazione  e  pianificazione  territoriale,  secondo  quanto

specificato nel Titolo III.

 

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