Art. 65
DCR n. 230 del
1994 Difesa dai fenomeni alluvionali
1. La disciplina della DCR n.
230 del 1994 è da considerarsi
superata
dalle prescrizioni di cui al
presente articolo dalle
salvaguardie di
cui al Titolo VII e dall’elenco dei corsi d’acqua
principali
ai fini del corretto assetto idraulico facenti parte
del quadro
conoscitivo.
2. Fa
parte integrante del
quadro conoscitivo la
seguente
documentazione
regionale:
a) carta delle
aree inondabili della
Toscana, redatta dal
Dipartimento Ambiente, in scala 1:25.000;
b) elenco dei corsi
d’acqua principali, ai fini del
corretto
assetto idraulico, redatto sulla
base dell’allegato A della
DCR 230 del 1994, con alcuni adeguamenti e
integrazioni;
c) archivio informatico e
programmi di gestione
per la
"regionalizzazione delle portate di
piena" dei corsi d’acqua
di cui all’elenco precedente, consistente
nella individuazione
della
portata di piena,
in ogni punto
di sezione
significativo, basata
essenzialmente su dati
idrologici,
associata a
diversi tempi di ritorno e nella definizione di
una metodologia che consente, alla scala della pianificazione
territoriale provinciale, tramite il
rilievo di una serie di
sezioni
geometriche, di individuare
l’altezza d’acqua in
funzione della portata di
piena, nonché i volumi
d’acqua
definibili tracciando l’idrogramma sintetico
associato;
d)
programmi degli interventi strutturali
finalizzati alla messa
in sicurezza
idraulica di tutto il territorio regionale ai
sensi della L.R. 11.7.1994 n. 50;
e) programma
regionale degli interventi di riassetto idraulico di
cui alla L. 265 del 1995;
f) deliberazione del Consiglio
Regionale n. 255 del 16.7.1997
"Eventi alluvionali del
19.6.96. Approvazione della
perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico e relative
disposizioni attuative";
g) parere regionale sul
progetto di piano stralcio sul
rischio
idraulico del Bacino dell’Arno.
3. La Regione nell’ambito delle conferenze di servizi
per le
opere di
interesse statale si uniforma alle salvaguardie previste
per gli ambiti
A1 e A2.
4. Con il piano
territoriale di coordinamento, la
Provincia
acquisisce
gli elementi conoscitivi e programmatici
dei Piani di
Bacino e dei programmi regionali di messa in sicurezza
idraulica
per i territori interessati da tali
atti e approfondisce con
ulteriori
studi gli aspetti idrologici idraulici del territorio
provinciale. Conseguentemente gli
strumenti di governo
del
territorio
attuano le seguenti prescrizioni:
a) verifica e
modifica, ove necessario,
la definizione
dell’ambito "B" come risultante nelle misure di salvaguardia
di cui
alla Sezione I del Titolo VII,
nonché l’elenco dei
corsi d’acqua principali di
cui al precedente punto b) comma
2, sulla
base di specifici studi che
tengano conto delle
portate
dei corsi d’acqua
per tempi di
ritorno che la
Provincia ritiene più idonei,
comunque non inferiori ai 100
anni;
b)
individua il perimetro
degli insediamenti e
delle
infrastrutture esistenti ed eventualmente
prevedibili, nonché
dei documenti materiali della cultura, che dovrebbero essere
messi in
sicurezza all’interno degli
ambiti "B" ridefiniti
come da precedente punto a;
c)
individua eventuali ambiti da destinare
agli interventi di
regimazione idraulica, tesi alla rinaturalizzazione del corso
d’acqua
o alla ubicazione
di casse di
espansione
all’adeguamento planoaltimetrico delle
sezioni fluviali,
tenendo comunque presente il
principio fondamentale che gli
interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare
le
condizioni
di rischio a
valle degli insediamenti da
proteggere;
d)
individua per gli ambiti dei
consorzi di bonifica criteri e
parametri di
intervento che evitino un aumento
significativo
degli afflussi idrici ai ricettori naturali;
e)
regolamenta con criteri
e parametri il
processo di
impermeabilizzazione superficiale del
territorio;
f)
individua i criteri e i
parametri per la valutazione
degli
effetti
ambientali connessi alle
previsioni dei fenomeni
alluvionali da applicarsi
alle scelte localizzative
degli
strumenti di
governo del territorio stesso e le azioni tese a
rendere efficaci gli obiettivi in materia.
5. Le
Province nell’ambito della
formazione del piano
territoriale di
coordinamento definiscono inoltre
specifiche
prescrizioni per
la formazione dei piani strutturali tese a:
a)
applicare e dettagliare a livello
comunale quanto definito in
applicazione dei compiti provinciali;
b) superare le misure
di salvaguardia del PIT
relative alla
prevenzione dei fenomeni alluvionali,
tramite norme di maggior
dettaglio e
efficacia da inserire nei Regolamenti Urbanistici
Comunali, di
cui all’art. 28 della
Legge regionale anche
tramite
ulteriori norme per la prevenzione
del rischio
idraulico a scala edilizia.