Art. 65

DCR n. 230 del 1994 Difesa dai fenomeni alluvionali

 

1. La  disciplina della  DCR n.  230 del  1994 è da considerarsi

superata dalle  prescrizioni di  cui al  presente articolo  dalle

salvaguardie di cui al Titolo VII e dall’elenco dei corsi d’acqua

principali ai  fini del  corretto assetto idraulico facenti parte

del quadro conoscitivo.

 

2.  Fa  parte  integrante  del  quadro  conoscitivo  la  seguente

documentazione regionale:

 

a) carta   delle  aree  inondabili  della  Toscana,  redatta  dal

   Dipartimento Ambiente, in scala 1:25.000;

b) elenco  dei corsi  d’acqua principali,  ai fini  del  corretto

   assetto idraulico,  redatto sulla  base dell’allegato  A della

   DCR 230 del 1994, con alcuni adeguamenti e integrazioni;

c) archivio    informatico    e  programmi  di  gestione  per  la

   "regionalizzazione delle  portate di  piena" dei corsi d’acqua

   di cui all’elenco precedente, consistente nella individuazione

   della  portata   di  piena,   in   ogni   punto   di   sezione

   significativo,  basata   essenzialmente  su  dati  idrologici,

   associata a  diversi tempi  di ritorno  e nella definizione di

   una metodologia  che consente, alla scala della pianificazione

   territoriale provinciale,  tramite il  rilievo di una serie di

   sezioni  geometriche,  di  individuare  l’altezza  d’acqua  in

   funzione della  portata di  piena, nonché  i  volumi  d’acqua

   definibili tracciando l’idrogramma sintetico associato;

d) programmi  degli interventi strutturali finalizzati alla messa

   in sicurezza  idraulica di  tutto il  territorio regionale  ai

   sensi della L.R. 11.7.1994 n. 50;

e) programma regionale degli interventi di riassetto idraulico di

   cui alla L. 265 del 1995;

f) deliberazione  del Consiglio  Regionale n.  255 del  16.7.1997

   "Eventi   alluvionali    del   19.6.96.   Approvazione   della

   perimetrazione delle  aree a  rischio idrogeologico e relative

   disposizioni attuative";

g) parere  regionale sul  progetto di  piano stralcio sul rischio

   idraulico del Bacino dell’Arno.

 

3. La  Regione nell’ambito  delle conferenze  di servizi  per  le

opere di interesse statale si uniforma alle salvaguardie previste

per gli ambiti A1 e A2.

 

4. Con  il piano  territoriale  di  coordinamento,  la  Provincia

acquisisce gli  elementi conoscitivi e programmatici dei Piani di

Bacino e  dei programmi regionali di messa in sicurezza idraulica

per i  territori interessati  da tali  atti e  approfondisce  con

ulteriori studi  gli aspetti  idrologici idraulici del territorio

provinciale.  Conseguentemente   gli  strumenti  di  governo  del

territorio attuano le seguenti prescrizioni:

 

a) verifica   e    modifica,    ove  necessario,  la  definizione

   dell’ambito "B"  come risultante  nelle misure di salvaguardia

   di cui  alla Sezione  I del  Titolo VII,  nonché l’elenco dei

   corsi d’acqua  principali di  cui al precedente punto b) comma

   2, sulla  base di  specifici studi  che  tengano  conto  delle

   portate  dei  corsi  d’acqua  per  tempi  di  ritorno  che  la

   Provincia ritiene  più idonei,  comunque non inferiori ai 100

   anni;

b) individua   il    perimetro    degli    insediamenti  e  delle

   infrastrutture esistenti ed eventualmente prevedibili, nonché

   dei documenti  materiali della  cultura, che dovrebbero essere

   messi in  sicurezza all’interno  degli ambiti  "B"  ridefiniti

   come da precedente punto a;

c) individua  eventuali ambiti  da destinare  agli interventi  di

   regimazione idraulica,  tesi alla rinaturalizzazione del corso

   d’acqua   o   alla   ubicazione   di   casse   di   espansione

   all’adeguamento  planoaltimetrico   delle  sezioni   fluviali,

   tenendo comunque  presente il  principio fondamentale  che gli

   interventi di  regimazione idraulica non dovranno aggravare le

   condizioni  di   rischio  a   valle  degli   insediamenti   da

   proteggere;

d) individua  per gli  ambiti dei  consorzi di bonifica criteri e

   parametri di  intervento che  evitino un aumento significativo

   degli afflussi idrici ai ricettori naturali;

e) regolamenta   con    criteri    e  parametri  il  processo  di

   impermeabilizzazione superficiale del territorio;

f) individua  i criteri  e i  parametri per  la valutazione degli

   effetti  ambientali  connessi  alle  previsioni  dei  fenomeni

   alluvionali da  applicarsi  alle  scelte  localizzative  degli

   strumenti di  governo del territorio stesso e le azioni tese a

   rendere efficaci gli obiettivi in materia.

 

5.  Le   Province  nell’ambito   della   formazione   del   piano

territoriale  di  coordinamento  definiscono  inoltre  specifiche

prescrizioni per la formazione dei piani strutturali tese a:

 

a) applicare  e dettagliare a livello comunale quanto definito in

   applicazione dei compiti provinciali;

b) superare  le misure  di salvaguardia  del  PIT  relative  alla

   prevenzione dei fenomeni alluvionali, tramite norme di maggior

   dettaglio e  efficacia da inserire nei Regolamenti Urbanistici

   Comunali, di  cui all’art.  28  della  Legge  regionale  anche

   tramite  ulteriori   norme  per  la  prevenzione  del  rischio

   idraulico a scala edilizia.

 

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