Art. 77

Salvaguardie per l’ambito B

 

1.  Si  applicano  per  le  previsioni  urbanistiche  nell’ambito

denominato "B"  comprendente le aree potenzialmente inondabili in

prossimità dei  corsi d’acqua (Allegato n.4 e n. 5 ) che possono

essere necessarie  per gli  eventuali interventi  di  regimazione

idraulica tesi  alla messa  in sicurezza degli insediamenti. Tale

ambito corrisponde  alle  aree  a  quote  altimetriche  inferiori

rispetto alla  quota posta  a due  metri sopra  il piede  esterno

d’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

 

2. Il  limite esterno  di tale ambito è determinato dai punti di

incontro delle  perpendicolari all’asse  del corso d’acqua con il

terreno alla  quota altimetrica  come  sopra  individuata  e  non

potrà comunque  superare la  distanza di  metri lineari  300 dal

piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda.

 

3. Nell’elenco  dei corsi  d’acqua (Allegato  n. 4  e n. 5 ) sono

evidenziati i  corsi d’acqua con ambito B, di particolare rilievo

ai fini idraulici.

 

4. Tali salvaguardie si applicano quando lo strumento urbanistico

generale  o   la   relativa   variante   individua,   all’interno

dell’ambito "B",  nuove previsioni  relative alle  zona C,D,F per

attrezzature  generali,  esclusi  i  parchi,  nonché  per  nuove

infrastrutture a rete o puntuali che comportino nuove costruzioni

o trasformazioni morfologiche; non costituiscono nuove previsioni

le modifiche  delle previsioni  esistenti che  comportino aumenti

alla superficie coperta complessiva fino a mq. 200.

 

5. Tali  salvaguardie si applicano inoltre alle nuove previsioni,

in  ambito  "B"  degli  strumenti  urbanistici  generali  e  loro

varianti, comunque  volte a  conseguire incrementi  di superficie

coperta superiore a 500 mq.

 

6. Le  previsioni sopra  definite possono  essere approvate se si

verifica l’insieme delle tre seguenti condizioni:

 

a) si  dimostri l’impossibilità  di  localizzare  la  previsione

   all’interno  del   tessuto  urbano   esistente  anche  tramite

   interventi di recupero urbanistico;

b) si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse

   pubblico, di localizzare la previsione all’interno dell’ambito

   definito "B";

c) si  effettui  sul  corso  d’acqua  interessato  una  specifica

   indagine   idrologico-idraulica   al   fine   di   individuare

   l’eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base

   della piena con tempo di ritorno duecentennale. In presenza di

   rischio idraulico  così definito  dovranno essere individuati

   nello strumento  urbanistico  gli  interventi  di  regimazione

   idraulica dimensionati  sulla base  della piena  con tempo  di

   ritorno  duecentennale  nonché  le  aree  da  destinare  alla

   localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni

   e i  centri abitati  vicini.  Gli  interventi  di  regimazione

   idraulica non  dovranno aggravare  le condizioni  di rischio a

   valle degli  insediamenti da  proteggere. Nel  caso in  cui il

   corso d’acqua  interessato sia  all’interno di  comprensori di

   bonifica  o   sia  ricettore  di  acque  provenienti  da  tali

   comprensori gli  interventi di  regimazione idraulica dovranno

   essere correlati all’assetto idraulico degli stessi.

 

7. Ai  fini dell’individuazione del rischio o degli interventi di

regimazione idraulica  il Comune  potrà tenere conto anche degli

interventi  di   regimazione  idraulica  già  individuati  negli

strumenti urbanistici  vigenti di  altri Comuni.  Contestualmente

alla  realizzazione   delle  nuove   previsioni   insediative   o

infrastrutturali si  dovrà procedere  alla  realizzazione  degli

interventi di  regimazione idraulica  necessari per  la messa  in

sicurezza di tali nuove previsioni.

 

8. Sono esclusi dall’applicazione delle salvaguardie per l’ambito

"B" gli  strumenti urbanistici  generali e loro varianti adottati

prima del  6.7.1994, data  di entrata in vigore della DCR 230 del

1994.

 

9. All’interno  dell’ambito "B", i piani urbanistici attuativi di

S.U. generali vigenti, adottati dal 6.7.1994, che prevedano nuove

edificazioni o  trasformazioni morfologiche, devono essere dotati

di uno  studio  idrologico-idraulico  che  definisca  gli  ambiti

soggetti  ad   inondazione  per   piene  con   tempo  di  ritorno

centennale, esaminando  un tratto  di corso d’acqua significativo

che abbia  riferimento con l’area di intervento. Lo studio dovrà

inoltre verificare  che l’area  di intervento  non sia soggetta a

fenomeni  di   ristagno.  Ove   l’area  interessata   dal   piano

urbanistico attuativo  risulti, in  seguito allo  studio  di  cui

sopra, non soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno

centennale e  non sia  soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà

procedere all’approvazione del piano stesso; in caso contrario si

dovrà contestualmente  approvare il  progetto  degli  interventi

necessari a  riportare ad  un tempo  di ritorno superiore a cento

anni il  rischio di  inondazione e  ad eliminare  il  rischio  di

ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione

idraulica dell’ambito  territorialmente adiacente  alla  zona  di

intervento. Gli  interventi di  progetto di  cui  sopra  dovranno

essere   realizzati   contestualmente   alle   altre   opere   di

urbanizzazione del piano urbanistico attuativo.

 

10.Sono esclusi  dalle salvaguardie  i nuovi piani attuativi e le

varianti  ai   piani  attuativi   vigenti  che   non   comportano

trasformazioni morfologiche  e che  non prevedono  incrementi  di

superficie coperta superiori a mq. 200.

 

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