Art. 77
Salvaguardie per
l’ambito B
1. Si
applicano per le
previsioni urbanistiche nell’ambito
denominato
"B" comprendente le aree
potenzialmente inondabili in
prossimità
dei corsi d’acqua (Allegato n.4 e n. 5 )
che possono
essere
necessarie per gli eventuali interventi di
regimazione
idraulica
tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale
ambito
corrisponde alle aree
a quote altimetriche
inferiori
rispetto
alla quota posta a due
metri sopra il piede esterno
d’argine o, in
mancanza, sopra il ciglio di sponda.
2. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di
incontro
delle perpendicolari all’asse del corso d’acqua con il
terreno
alla quota altimetrica come
sopra individuata e non
potrà
comunque superare la distanza di
metri lineari 300 dal
piede esterno
dell’argine o dal ciglio di sponda.
3.
Nell’elenco dei corsi d’acqua (Allegato n. 4 e
n. 5 ) sono
evidenziati
i corsi d’acqua con ambito B, di
particolare rilievo
ai fini
idraulici.
4. Tali
salvaguardie si applicano quando lo strumento urbanistico
generale o
la relativa variante
individua, all’interno
dell’ambito
"B", nuove previsioni relative alle
zona C,D,F per
attrezzature generali,
esclusi i parchi,
nonché per nuove
infrastrutture a
rete o puntuali che comportino nuove costruzioni
o trasformazioni
morfologiche; non costituiscono nuove previsioni
le
modifiche delle previsioni esistenti che
comportino aumenti
alla superficie
coperta complessiva fino a mq. 200.
5. Tali salvaguardie si applicano inoltre alle nuove
previsioni,
in ambito
"B" degli strumenti
urbanistici generali e loro
varianti,
comunque volte a conseguire incrementi di superficie
coperta
superiore a 500 mq.
6. Le previsioni sopra definite possono essere approvate se si
verifica
l’insieme delle tre seguenti condizioni:
a) si dimostri l’impossibilità di
localizzare la previsione
all’interno
del tessuto urbano
esistente anche tramite
interventi di recupero urbanistico;
b) si dimostri
la necessità, in rapporto a esigenze di interesse
pubblico, di localizzare la previsione
all’interno dell’ambito
definito "B";
c) si effettui
sul corso d’acqua
interessato una specifica
indagine
idrologico-idraulica al fine
di individuare
l’eventuale presenza del rischio idraulico
valutato sulla base
della piena con tempo di ritorno
duecentennale. In presenza di
rischio idraulico così definito
dovranno essere individuati
nello strumento urbanistico
gli interventi di
regimazione
idraulica dimensionati sulla base
della piena con tempo di
ritorno
duecentennale nonché le
aree da destinare
alla
localizzazione degli stessi per preservare
le nuove previsioni
e i
centri abitati vicini. Gli
interventi di regimazione
idraulica non dovranno aggravare le condizioni
di rischio a
valle degli
insediamenti da proteggere.
Nel caso in cui il
corso d’acqua interessato sia all’interno di comprensori di
bonifica
o sia
ricettore di acque
provenienti da tali
comprensori gli interventi di
regimazione idraulica dovranno
essere correlati all’assetto idraulico degli
stessi.
7. Ai fini dell’individuazione del rischio o degli
interventi di
regimazione
idraulica il Comune potrà tenere conto anche degli
interventi di
regimazione idraulica già
individuati negli
strumenti
urbanistici vigenti di altri Comuni.
Contestualmente
alla realizzazione delle
nuove previsioni insediative
o
infrastrutturali
si dovrà procedere alla
realizzazione degli
interventi
di regimazione idraulica necessari per
la messa in
sicurezza di
tali nuove previsioni.
8. Sono esclusi
dall’applicazione delle salvaguardie per l’ambito
"B"
gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati
prima del 6.7.1994, data di entrata in vigore della DCR 230 del
1994.
9.
All’interno dell’ambito "B", i
piani urbanistici attuativi di
S.U. generali
vigenti, adottati dal 6.7.1994, che prevedano nuove
edificazioni
o trasformazioni morfologiche, devono
essere dotati
di uno studio
idrologico-idraulico che definisca
gli ambiti
soggetti ad
inondazione per piene
con tempo di
ritorno
centennale,
esaminando un tratto di corso d’acqua significativo
che abbia riferimento con l’area di intervento. Lo
studio dovrà
inoltre
verificare che l’area di intervento
non sia soggetta a
fenomeni di
ristagno. Ove l’area
interessata dal piano
urbanistico
attuativo risulti, in seguito allo
studio di cui
sopra, non
soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno
centennale
e non sia soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà
procedere
all’approvazione del piano stesso; in caso contrario si
dovrà
contestualmente approvare il progetto
degli interventi
necessari a riportare ad
un tempo di ritorno superiore a
cento
anni il rischio di
inondazione e ad eliminare il
rischio di
ristagno. Il
progetto dovrà essere compatibile con la situazione
idraulica
dell’ambito territorialmente
adiacente alla zona di
intervento.
Gli interventi di progetto di
cui sopra dovranno
essere realizzati
contestualmente alle altre
opere di
urbanizzazione
del piano urbanistico attuativo.
10.Sono
esclusi dalle salvaguardie i nuovi piani attuativi e le
varianti ai
piani attuativi vigenti
che non comportano
trasformazioni
morfologiche e che non prevedono
incrementi di
superficie
coperta superiori a mq. 200.