Articolo  54 - I centri storici

 

1.         Il P.T.C. individua i centri storici con il criterio indicato al c. 1 dell’art. 18 della presente disciplina.

 

2.         L’articolazione dei centri storici è soggetta, oltre che alle disposizioni seguenti, alle disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali, artt. 44, 45, 46, relativamente alle invarianti ed agli obiettivi dell’art.47 per le città e gli insediamenti, e anche alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della Parte II (La risorsa storico - culturale).

 

3.         Gli obiettivi individuati all’art. 53 sono perseguiti, per i centri storici, attraverso le direttive di cui al punto successivo.

 

4.         Direttive:

a)         i Comuni devono garantire la continuità del ruolo e della identità culturale dei centri storici connessi all’equilibrio delle funzioni, residenziali, commerciali, terziarie, nonché produttive così come definite nel paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano del P.I.T., alla fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali e della rete commerciale minore ai sensi della vigente normativa regionale di settore, alla tutela dell’immagine architettonica ed urbana connessa alla conservazione degli edifici di antica formazione;

b)         Nell’ambito dei centri storici i Comuni provvedono a distinguere:

-            le parti dei centri storici che conservano le caratteristiche fisiche riconoscibili e significative dal punto di vista storico proprie dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario, della tipologia e della qualità dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti. Per tali caratteristiche deve essere garantita la tutela e la conservazione;

-            le parti dei centri storici nei quali le suddette caratteristiche sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette. Tali caratteristiche  devono essere oggetto di ripristino mediante interventi di trasformazione.

c)          I Comuni distinguono inoltre i centri storici in maggiori e minori:

-            sono da considerare centri storici maggiori: i centri storici di Pistoia, Pescia, e Montecatini.

-            sono da considerare centri antichi minori, suddivisi per tipologia e per sistema territoriale :

§         Castelli della Valdinievole: Collodi, Uzzano, Buggiano, Stignano, Colle, Massa, Cozzile, Montecatini Alto, Monsummano Alto, Montevettolini, Cecina, Larciano Castello.

§         Borghi pedecollinari della Valdinievole: Monsummano Terme, Borgo a Buggiano, Lamporecchio.

§         Centri della Svizzera Pesciatina: Sorano, Vellano, Aramo, S. Quirico, Castelvecchio, Fibbialla, Medicina, Pietrabuona, Monte a Pescia.

§         Centri collinari del Montalbano: Vinacciano, Montemagno, Lucciano, Montorio, Buriano, S. Baronto, Papiano, Porciano, Tizzana.

§         Centri della Collina Pistoiese: Montale Alto, Tobbiana, Serravalle, Castellina, Arcigliano, Sarripoli, Germinaia, Iano, Baggio, Villa di Baggio, S. Moro, Castagno, S. Mommè, Piteccio, Le Grazie, Cireglio, Castello di Cireglio, Fabbiana.

§         Centri e Castelli della Montagna Pistoiese:  Serra, Calamecca, Pontito, Lanciole, Crespole, Stiappa, Momigno, Montagnana, Marliana, Casore del Monte, Cutigliano, Melo, Pian degli Ontani,  S. Marcello, Lizzano, Lancisa, Spignana, Mammiano, Prunetta,   Popiglio, Piteglio, Bardalone, Gavinana, Limestre, Maresca,  Pracchia, Pratale, Castello di Sambuca,  Pontepetri, Treppio, Torri, Pavana, Le Piastre, Orsigna, Spedaletto, Vizzaneta.

d)       Per i centri storici maggiori i Comuni devono provvedere all’adeguamento del sistema infrastrutturale e dei trasporti, per favorire il ricorso ai mezzi pubblici e l’utilizzo delle piste ciclabili, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio e favorendo interventi di pedonalizzazione delle aree centrali.

e)       Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali devono contenere specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici fondata su una dettagliata classificazione del valore del patrimonio edilizio esistente redatta secondo le direttive date all’art. 16.

 

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