Articolo 62 - Aree per  nuove urbanizzazioni produttive e commerciali.

 

1.        Gli Strumenti della Pianificazione Territoriale e gli Atti di Governo del Territorio comunali provvedono a distinguere le proprie previsioni di espansione urbanistica a carattere produttivo in base alla funzione prevalente prevista:

a)          attività artigianale/industriale;

b)          attività commerciale;

c)           attività terziarie strettamente correlate alla funzione produttiva.

 

2.        Nell’ambito delle suddette distinzioni gli Strumenti della Pianificazione Territoriale e gli Atti di Governo del Territorio comunali provvedono a distinguere:

a)          i comparti produttivi specializzati;

b)          i comparti misti.

 

3.        I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al presente articolo recependo le prescrizioni di cui ai punti successivi.

 

4.        Prescrizioni:

a)          Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono nuove urbanizzazioni produttive a carattere specialistico soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nel territorio già urbanizzato, e in particolare nelle aree produttive, non consentano il soddisfacimento della riscontrata domanda insediativa a carattere produttivo e commerciale nell’accezione estesa di cui al c. 2 dell’art. 57, con riferimento all’arco di tempo assunto come previsione.

b)          Per le nuove urbanizzazioni produttive gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-             devono essere rispettate le prescrizioni impartite all’art. 60 della presente Disciplina di piano;

-             deve essere garantito il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto ambientale, soprattutto nelle aree di valore paesaggistico;

-             devono essere rispettate le disposizioni inerenti la sostenibilità dello sviluppo del territorio, prescritte alla Parte III, Titolo II, Capo IV.

c)                Le nuove urbanizzazioni produttive, ove non ostino precise e motivate controindicazioni, in relazione essenzialmente alle tipologie produttive, alle emissioni ed ai fattori di rischio, sono di norma individuate in continuità agli insediamenti produttivi esistenti in modo da contribuire alla loro riqualificazione ed a stabilire una sostanziale unitarietà del tessuto urbano e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano.

d)               Sono in ogni caso da privilegiare nuovi insediamenti produttivi capaci di assolvere una funzione sovracomunale per la loro collocazione e per le loro dimensioni, per l’accessibilità dalla rete viaria principale, anche al fine di evitare una eccessiva dispersione sul territorio di nuove aree industriali ed artigianali, commerciali. A tal fine sono da considerare indirizzi prioritari per gli atti di pianificazione comunale, le indicazioni contenute nell’art. 51 della presente Disciplina di piano.

e)               Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, prevedono in ogni caso la formazione di strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni.

f)                 Ai sensi dell’art. 15 comma 1 della Disciplina del P.I.T., ed ai sensi del successivo art. 64 della presente Disciplina di piano, relativo all’incentivazione della pianificazione sovracomunale, i Piani Strutturali stabiliranno i criteri per l’individuazione delle aree da ritenere sature, rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita. Tali aree sono definite in particolare in relazione alle condizioni di sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, definendo i criteri di cui al seguente punto g).

g)                I suddetti criteri si dovranno basare sui seguenti indicatori:

-             l’ammontare dei costi per le Pubbliche Amministrazioni interessate ai fini dell’adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;

-             il grado di congestione delle infrastrutture stradali;

-             il livello di emissioni inquinanti.

h)               L’individuazione delle aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita deve tener anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producano impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita;

i)                 Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale comunali riguardanti nuove aree o aree in ampliamento a quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita, devono essere oggetto di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti;

j)                 La localizzazione di nuove grandi strutture di vendita, come definite dalla L.R. 28/2005, è da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzioni di continuità con il territorio urbanizzato;

k)                Le previsioni di interventi a carattere commerciale o destinate ad attività economiche correlate o similari, che prevedano l’utilizzo di aree di dimensione superiore a 20.000 mq di superfici utili lorde complessive, sono soggette alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 14 della Disciplina del P.I.T.

 

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