Articolo  59 - Il sistema delle aree verdi

 

1.         Il P.T.C. individua nella tavola P06 le aree verdi, intese come aree pubbliche esistenti, urbane ed extraurbane, destinate a verde, a parco, a verde attrezzato per le infrastrutture sportive, correlate dal punto di vista funzionale e della fruizione ai sistemi insediativi urbani e rurali.

 

2.         I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle articolazioni delle aree suddette.

 

3.         Al sistema delle aree verdi si correla il Sistema dei valori paesaggistico ambientali che il P.T.C. individua come uno dei sistemi funzionali provinciali, sintetizzato nelle tavole P10a, P10b e P10c e disciplinato all’art. 48 della presente Disciplina di piano, cui si rimanda.

 

4.         L’articolazione delle aree verdi è soggetta inoltre alle seguenti disposizioni:

a)         disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali), artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art. 47, per le città e gli insediamenti e per il territorio rurale;

b)         disposizioni prescritte alla Parte III, Titolo I (La strategia Sistemico funzionale);

 

5.         I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al comma 1 e perseguono gli obiettivi individuati all’art. 53 e all’art. 48 attraverso le direttive di cui ai commi successivi.

 

6.         Direttive:

a)         al fine di incrementare la qualità del sistema delle aree verdi, interne ai sistemi insediativi urbani o correlate ad essi, i Comuni si attengono a quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;

b)         i Comuni riorganizzano le aree a verde in sistemi continui, con appezzamenti di adeguata estensione, strettamente connessi ai percorsi pedonali e ciclabili e, ove presenti, agli attraversamenti urbani dei corsi d’acqua;

c)          i Comuni adottano misure idonee ad accrescere e migliorare la fruibilità delle aree di cui al punto 1, con interventi mirati a:

-          potenziare i percorsi ciclabili e pedonali di collegamento dei sistemi insediativi con le aree verdi;

-          dotare le aree verdi di punti di accesso preferenziali e gestiti;

-          dotare le aree verdi di specifica segnaletica, attrezzature ed arredi, aderendo anche a specifici disciplinari regionali;

-          prevedere forme di gestione delle aree verdi che ne utilizzino al meglio tutte le potenzialità.

d)         gli strumenti della pianificazione territoriale comunali, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Disciplina del P.I.T., assicurano la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai collegamenti paesistico - ambientali, elementi naturali lineari che connettono ed attraversano i sistemi insediativi urbani, tra loro e con il territorio collinare e montano, individuati dal P.T.C. nella tavola P10c, di cui all’art. 48, attraverso una specifica disciplina per la tutela e valorizzazione dei corsi d’acqua, degli specchi lacustri, e delle relative aree di pertinenza, degli spazi verdi pubblici e privati e di ogni altra risorsa naturale nel rispetto delle direttive impartite all’art. 40;

e)          gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono l’incremento delle dotazioni e della disponibilità delle risorse di cui alla lettera precedente, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Disciplina del P.I.T.;

f)           le aree verdi che costituiscono discontinuità e separazione tra gli insediamenti urbani, devono essere salvaguardate, valorizzate e rese più fruibili, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Disciplina del P.I.T., anche allo scopo di contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade;

g)          le aree verdi interne al sistema insediativo, intese come spazi scoperti di cui all’art. 18 della presente Disciplina di piano, che fungono da cono visivo e che interrompono la trama del tessuto edificato, devono restare inedificate; i Comuni devono identificare tali aree verdi e disciplinarne le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, vietandone utilizzi che compromettano in tutto o in parte la loro funzione di elemento di discontinuità.

 

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